Scaduto

Gara #1380

Progetto di adeguamento infrastrutturale nei Porti di Bari e di Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare - [CUP C99H23000080005] LOTTO I. Recupero e rifunzionalizzazione del terminal Brindisi.
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Informazioni appalto

28/03/2025
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 5.157.585,14
DI LEVERANO FRANCESCO
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Categorie merceologiche

452 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

Lotti

1
B63A43B06C
C99H23000080005
Qualità prezzo
Progetto di adeguamento infrastrutturale nei Porti di Bari e di Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare - [CUP C99H23000080005] LOTTO I. Recupero e rifunzionalizzazione del terminal Brindisi.
Progetto di adeguamento infrastrutturale nei Porti di Bari e di Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare - [CUP C99H23000080005] LOTTO I. Recupero e rifunzionalizzazione del terminal Brindisi.

€ 3.986.406,24
€ 1.119.186,94
€ 51.991,96

Seggio di gara

DCS 150
12/05/2025
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766.19 kB
Cognome Nome Ruolo
Infante Donatella Presidente Seggio di Gara
Muya Simone Componente Seggio di Gara
Bertoldo Barbara Componente supplente Seggio di Gara

Commissione valutatrice

DCS. 196
11/06/2025
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423.74 kB
Cognome Nome Ruolo
Casilli Cristian Presidente commissione giudicatrice
Gorgoni Vincenzo Componente commissione giudicatrice
Calabrese Fabio Componente commissione giudicatrice

Scadenze

15/04/2025 12:00
30/04/2025 12:00
13/05/2025 10:00

Allegati

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05/06/2025 15:32
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11/06/2025 11:35
279.80 kB

Chiarimenti

01/04/2025 14:23
Quesito #1
Con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera F.3 del Disciplinare di gara, con la presente si chiede se il possesso della certificazione UNI PdR 125:2022 possa essere considerato equivalente all'Attestazione ISO 30415:2021 al fine del conseguimento del punto previsto da detto criterio on/off.



02/04/2025 13:11
Risposta
La risposta al quesito è negativa le due certificazioni non sono parificate, e quindi non sono equivalenti, in quanto la certificazione ISO 30415:2021, di più ampia portata e di derivazione internazionale, riguarda la gestione della diversità e dell’inclusione in generale considerando aspetti come le diversità basate sull’età, sulla provenienza, sulle differenti abilità, mentre la UNI PDR 125, di riferimento nazionale, è focalizzata al miglioramento dei processi organizzativi per la promozione della parità di genere.

01/04/2025 16:41
Quesito #2
In rif. al criterio F.3 (ISO 30415:2021 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – DIVERSITA’ E INCLUSIONE) la sottoscritta società avendo il certificato in corso di validità UNI PDR 125:2022 , quest'ultimo può essere sostituito dal certificato ISO 30415:2021 richiesto dal disciplinare di gara?


02/04/2025 13:12
Risposta
La risposta al quesito è negativa le due certificazioni non sono parificate in quanto la certificazione ISO 30415:2021, di più ampia portata e di derivazione internazionale, riguarda la gestione della diversità e dell’inclusione in generale considerando aspetti come le diversità basate sull’età, sulla provenienza, sulle differenti abilità, mentre la UNI PDR 125, di riferimento nazionale, è focalizzata al miglioramento dei processi organizzativi per la promozione della parità di genere.

01/04/2025 18:42
Quesito #3
Si chiede chiarimento circa il requisito richiesto al punto 7.1.3 del disciplinare, in quanto ai sensi e per gli effetti del D.lvo 209/2024 correttivo appalti, al Professionista, è possibile richiedere quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore a due volte il valore delle prestazioni previste in appalto, pertanto non superiore a 107.466,2 euro mentre nel disciplinare si fa riferimento all'importo dei lavori raggiungendo un valore di fatturato globale di € 7.655.778,06. Si sottolinea che per il Professionista il “valore di appalto” è par ad € 53.733,10 euro.



02/04/2025 17:26
Risposta
Si rimanda alla rettifica disposta nell'AVVISO n. 1 del 02.04.2025 sui seguenti profili:
- TUTTOGARE come allegato alla gara: https://gare.adspmam.it/gare/dettaglio.php?codice=1378
- TUTTOGARE nella pagina della procedura nella Sezione AVVISI: https://gare.adspmam.it/avvisi/dettaglio.php? codice=188&modulo=gare&codice_elemento=1378&sub=1383
- Sul profilo dell’ENTE nella sezione BANDI & GARE: https://www.adspmam.it/gara-2025_02-ba-br-appalto-integrato-affidamento-congiunto-dei-servizi-tecnici-attinenti-allingegneria-e-allarchitettura-relativi-alla-progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-del-proge/




02/04/2025 10:37
Quesito #4
Con riferimento al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se in conformità a quanto previsto dal Codice degli Appalti, Allegato II.12, Parte V, art. 40, comma 1-bis, il requisito economico finanziario può essere dimostrato tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere, in alternativa al fatturato globale come indicato.




02/04/2025 17:26
Risposta
Si rimanda alla rettifica disposta nell'AVVISO n. 1 del 02.04.2025 sui seguenti profili:
- TUTTOGARE come allegato alla gara: https://gare.adspmam.it/gare/dettaglio.php?codice=1378
- TUTTOGARE nella pagina della procedura nella Sezione AVVISI: https://gare.adspmam.it/avvisi/dettaglio.php?codice=188&modulo=gare&codice_elemento=1378&sub=1383
- Sul profilo dell’ENTE nella sezione BANDI & GARE: https://www.adspmam.it/gara-2025_02-ba-br-appalto-integrato-affidamento-congiunto-dei-servizi-tecnici-attinenti-allingegneria-e-allarchitettura-relativi-alla-progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-del-proge/


02/04/2025 12:12
Quesito #5
Con la presente siamo a richiedere se la certificazione SA8000 è equiparabile alla certificazione ISO 30415:2021 richiesta al punto F.3.


02/04/2025 13:14
Risposta
Il certificato ISO 30415:2021 non è equivalente, e quindi non è equiparabile, al certificato SA 8000, poiché le due certificazioni riguardano ambiti differenti. Il primo segue uno standard internazionale emesso dall’ISO che si concentra sulla responsabilità sociale delle imprese e riguarda la gestione delle risorse umane, con un focus specifico sulla diversità ed inclusione, mentre il secondo si concentra sui diritti fondamentali dei lavoratori e le condizioni di lavoro.



02/04/2025 13:01
Quesito #6
Con la presente si chiede di specificare meglio cosa il disciplinare intente al punto D , precisamente quali attività si intendono per "attività terziarie e del servizio pubblico svolte nell’edificio oggetto dei lavori".

02/04/2025 17:27
Risposta
Si intendono, come testualmente cita il disciplinare di gara, quegli affidamenti di opere complesse, caratterizzate sia dalla presenza delle categorie d'opera, incluse nel presente appalto integrato, sia dalla contemporaneità dei lavori stessi con lo svolgimento, contestuale, delle attività terziarie e del servizio pubblico svolte nell’edificio oggetto dei lavori. Come, appunto, avverrà nella esecuzione dei lavori previsti in appalto nel cui Terminal continueranno le attività ed i servizi offerti alla clientela anche durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto.

03/04/2025 11:32
Quesito #7
Con la presente si chiede qualora vi fosse la possibilità di ricorrere al subappalto qualificante partecipando alla procedura di gara con OG1 cl. V subappaltando al 100% ad imprese qualificate tutte le categorie scorporabili .


03/04/2025 13:35
Risposta
Per non ledere la par condicio le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non possono essere riscontrate. Si rimanda a quanto allo scopo previsto dal disciplinare di gara ai punti 3.2, 3.3 lett. B), ed in particolare a quanto indicato ed evidenziato a pag. 16/73, ed ai punti 7.1.2.1. e 10 con particolare attenzione alla lett. A).

03/04/2025 13:01
Quesito #8
Buongiorno, con la presente si chiedono chiarimenti in merito alla seguente punto riportato a pag. 37 del disciplinare: "Non sono subappaltabili le lavorazioni relative ai movimenti di terra previsti per le opere esterne, incluse nella categoria OS24 e OG1, ai sensi del comma 17, in ragione della necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali". In particolare si chiede se debbano essere considerate non subappaltabili solo le lavorazioni di cui al punto 6.2 "Movimento terra" del CME o anche le lavorazioni ci cui al punto 6.7 "Scavi" .




03/04/2025 13:35
Risposta
Si precisa che anche le lavorazioni ci cui al punto 6.7 "Scavi" sono da considerarsi NON subappaltabili.



04/04/2025 16:34
Quesito #10
La scrivente, in possesso della categoria OG1 classifica V° che copre l'ammontare complessivo dell'appalto. Per ciò che concerne la categoria OS24 a pag.37 si cita testualmente "Non sono subappaltabili le lavorazioni relative ai movimenti di terra previsti per le opere esterne, incluse nella categoria OS24 e OG1, ai sensi del comma 17, in ragione della necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali". Si chiede pertanto se la scrivente deve costituire Ati e quindi far svolgere all'associato anche le lavorazioni relative ai movimenti terra previsti per le opere esterne di cui al punto 6.2 del CME ed incluse nella categoria OS24 o ottenere avvalimento per fare direttamente le lavorazioni relative ai movimenti terra previsti per le opere esterne di cui al punto 6.2 del CME ed incluse nella categoria OS24 delle categoria e poter quindi sub-appaltare il resto?


07/04/2025 09:27
Risposta
Le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato, al fine di non ledere la par condicio, non possono essere riscontrate. Si precisa, in ogni caso, che il divieto di subappalto a cascata, con riferimento alle lavorazioni relative ai movimenti di terra, come espressamente previsto dal disciplinare di gara al punto 10, con particolare attenzione alla lett. A) ed al punto 1.5.11 del C.S.A., è disposto ai sensi e per gli effetti del comma 17 dell’art. 119 del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

08/04/2025 10:04
Quesito #11
Con riferimento al criterio D. dell'offerta tecnica, al fine di estendere la valutazione premiale di tutti i Concorrenti, si chiede la possibilità di descrivere lavori non ancora conclusi ma con contratto di appalto ed avvio dei lavori sottoscritto antecedentemente alla presentazione delle offerte.



08/04/2025 13:59
Risposta
Come previsto al punto 18 del disciplinare di gara l’ESPERIENZA PREGRESSA DELL’APPALTATORE sarà valutata considerando i principali affidamenti svolti nell'ultimo decennio (fino ad un massimo di 3 interventi) ritenuti più rappresentativi della capacità professionale e tecnica riferita a contratti analoghi. La descrizione dei lavori dovrà risultare dalla relazione, inserita nella OFFERTA TECNICA, redatta con le modalità previste alla lett. D, ed essere accompagnata dai C.E.L. (CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI) dei tre interventi illustrati che attesteranno le attività svolte e la temporalità della loro esecuzione, ovvero entro il decennio di riferimento. Nel disciplinare di gara a pag. 57/73 viene esplicitato, infatti, che “si terrà conto della data riportata nel certificato di ultimazione dei lavori prodotto a comprova”. Pertanto, per il criterio D saranno valutati i lavori eseguiti nel decennio di riferimento e saranno considerati validi solo i lavori analoghi risultanti da C.E.L. definitivi e/o C.E.L. di lavori anche in corso d’opera per quella parte di lavori completata ed attestata con buon esito.

08/04/2025 10:59
Quesito #12
In riferimento al punto 21.1 del Disciplinare di Gara, lettera A1, che richiede un progetto migliorativo comprovato da uno studio LCA, secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978, e LCC, secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 16627; si chiede se questo studio debba essere effettuato tramite un software in particolare e realizzato da un professionista con una certificazione specifica.



08/04/2025 14:01
Risposta
Non sono richieste particolari certificazioni del progettista o software specifici.

08/04/2025 22:27
Quesito #13
In merito alla consistenza dell’offerta tecnica, si chiede se vi siano limiti redazionali (formato definito e/o formato massimo, etc.) per gli elaborati grafici che è possibile allegare alle relazioni previste per i punti A), B), C), D) (cfr. “Art. 18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA” a pag. 57 del Disciplinare di gara).


10/04/2025 13:39
Risposta
Si chiarisce che non vi sono limiti redazionali per gli elaborati grafici da allegare alle relazioni previste ai punti A), B), C), D) dell’art. 18 del Disciplinare di gara.

08/04/2025 22:40
Quesito #14
Si chiede se, ai fini della dimostrazione del possesso dei Requisiti di capacità tecnica e professionale per gli operatori che eseguono la progettazione (di cui all’art. 7.1.2.2. del Disciplinare di gara alle pagg. 30-31), possano essere considerati validi: Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e/o Progetti Definitivi che siano stati conclusi e formalmente approvati dal committente.


10/04/2025 13:40
Risposta
Si conferma la validità dei servizi in parola. Come previsto dal disciplinare di gara purché validi a dimostrare l’esperienza idonea a comprovare la capacità tecnica in riferimento all’incarico da affidare, riferita alla classe e categoria ed agli importi richiesti.

08/04/2025 22:46
Quesito #15
Si chiede se, ai fini della dimostrazione del possesso dei Requisiti di capacità tecnica e professionale per gli operatori che eseguono la progettazione (di cui all’art. 7.1.2.2. del Disciplinare di gara alle pagg. 30-31), possano essere considerati validi servizi svolti con lo stesso grado di complessità (non maggiore ma uguale) della categoria d’opera E.20. Nello specifico, si chiede se possano essere ritenuti validi al fine della dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti, servizi svolti nella categoria E.08 (con grado di complessità 0,95).



10/04/2025 16:32
Risposta
Premettendo che le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato, al fine di non ledere la par condicio, non possono essere riscontrate, si rimanda, con riferimento alla capacità tecnica richiesta per la progettazione, a quanto stabilito ai punti 3.3 lett. A) e 7.1.2.2 del disciplinare di gara ed al punto 1.2.5 del C.S.A.


08/04/2025 22:54
Quesito #16
Il presente operatore economico intende partecipare alla procedura di gara indicando (non associando), quali incaricati della progettazione, più operatori economici progettisti NON raggruppati fra di loro. Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti nel loro complesso, si chiede se gli stessi abbiano l’obbligo o meno di impegnarsi a costituire tra loro un sub-raggruppamento temporaneo di professionisti.MAi sensi del parere MIMS cod. 1094, infatti, è possibile che i progettisti indicati non formino tra di loro raggruppamento.


10/04/2025 13:42
Risposta
Si chiarisce che, pur essendo legittima, e quindi ammessa, l’indicazione di più progettisti da parte dell’operatore economico concorrente anche ove gli stessi professionisti non formino tra loro un raggruppamento temporaneo, assurgendo al principio di economicità amministrativa, si ritiene comunque opportuna la partecipazione dei professionisti in R.T.P., anche costituendo. Resta comunque salva la necessità di dimostrare i requisiti generali e speciali richiesti dal disciplinare di gara per i professionisti, tra cui quelli di idoneità professionale richiesti per il gruppo di lavoro.

08/04/2025 23:05
Quesito #17
In merito alla Documentazione Amministrativa da produrre da parte di Progettisti Indicati (più operatori NON raggruppati tra di loro), si chiede conferma che vadano prodotti i seguenti documenti: DGUE - Modello a.2. Inoltre, si chiede se il modello a.2 possa essere compilato e sottoscritto congiuntamente da tutti i progettisti o se debba essere compilato singolarmente da ogni progettista.


10/04/2025 13:43
Risposta
Si conferma che la i Progettisti Indicati dovranno produrre il DGUE ed il Modello A2 singolarmente compilato e sottoscritto da ogni singolo progettista, oltre alla documentazione richiesta dal disciplinare di gara per le singole fattispecie specifiche (eventuali avvalimenti, consorzi, RTP, etc..).

09/04/2025 16:21
Quesito #18
In merito alle figure minime richieste nel gruppo di lavoro che espleterà le attività di progettazione (art. 7.1.1 pag. 29 del Disciplinare di gara), si chiede se il “Progettista paesaggista” possa essere un professionista in possesso di “Laurea magistrale in Architettura del Paesaggio LM 3” e iscritto all’” Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori” nella Sezione A settore Paesaggistica.



10/04/2025 16:29
Risposta
Premettendo che le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato, al fine di non ledere la par condicio, non possono essere riscontrate, si rimanda, con riferimento ai requisiti propri dei componenti del gruppo di lavoro, a quanto previsto nella Tabella presente al punto 7.1.1 lett. C) del disciplinare di gara.


09/04/2025 17:11
Quesito #19
In merito alle figure minime richieste nel gruppo di lavoro che espleterà le attività di progettazione (art. 7.1.1 pag. 29 del Disciplinare di gara), si chiede si possano subappaltare le seguenti prestazioni: Geologo, Progettista Paesaggista, Agronomo.


10/04/2025 13:49
Risposta
Si rimanda al punto 7.1.1 C) che precisa il requisito di idoneità professionale dei componenti del gruppo di lavoro ed individua le professionalità minime inderogabili del gruppo stesso, ed al punto 10. B) del disciplinare di gara che vieta il subappalto della progettazione e della redazione della progettazione, salvo consentire il subappalto delle singole attività di indagine, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste specifiche certificazioni.

09/04/2025 18:00
Quesito #22
Si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti la stima da cui è derivata la definizione dell’importo corrispettivo per il servizio tecnico di progettazione esecutiva. Nel Capitolato Speciale d’appalto posto a base gara, al paragrafo “1.2.5 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA” a pag. 45, infatti, si dice che la stima è allegata al Quadro Economico. Tuttavia, al quadro economico non è allegata alcuna stima.


10/04/2025 13:45
Risposta
Si rimanda al link di progetto https://www.adspmam.it/owncloud/index.php/s/wGjbsaszvg9gSAI nel quale è stato inserito l’elaborato richiesto.

10/04/2025 09:17
Quesito #23
Con la presente si chiede se l'offerta tecnica possa essere firmata esclusivamente dall'operatore economico o debba essere firmata anche dallo staff interno e/o progettisti indicati per la progettazione esecutiva.


10/04/2025 13:37
Risposta
Si rimanda a quanto a tale scopo previsto a pag. 58 del disciplinare di gara nella parte in cui precisa che l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione al punto 17.1, dal legale rappresentate dell’operatore economico concorrente.

10/04/2025 17:00
Quesito #24
In merito alla risposta al quesito n. 18, si chiede nuovamente riscontro poiché non si tratta di caratteristiche di un singolo candidato, bensì di equivalenza tra corsi di laurea, valida per tutti i candidati. La stretta esplicitazione del corso di laurea richiesto come requisito può essere un ostacolo al principio di favor partecipationis. Si riformula, quindi, il quesito come segue. Al fine di soddisfare la richiesta relativa alle figure minime richieste nel gruppo di lavoro che espleterà le attività di progettazione (art. 7.1.1 pag. 29 del Disciplinare di gara), si chiede:
- Per il “Progettista Paesaggista” la “Laurea magistrale in Architettura del Paesaggio LM 3” sia da ritenersi equivalente alla “Laurea magistrale in Architettura”, fermo restando il requisito relativo all’iscrizione all’Ordine nella settore Paesaggistica;
- Per il “Progettista civile-edile esperto in strutture” la “Laurea” sia da ritenersi valida per rispondere al requisito di “Laurea in ingegneria civile/edile” richiesto dal disciplinare.


11/04/2025 13:26
Risposta
Nel ribadire che le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato, al fine di non ledere la par condicio, non possono essere riscontrate, si rimanda, oltre a quanto previsto nella tabella presente al punto 7.1.1 lett. C) del disciplinare di gara, alla Tabella di equiparazione, prot. n. 613 del 23.04.2009, del Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca.

10/04/2025 17:00
Quesito #25
Il Disciplinare di gara afferma che “Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all’interno della stessa categoria d’opera”. Si chiede se anche le prestazioni riguardanti opere con grado di complessità EQUIVALENTE qualifichino le opere di medesima complessità, purché ricadenti all’interno della stessa categoria d’opera.


11/04/2025 13:35
Risposta
Come previsto nel disciplinare di gara per la qualificazione nelle prestazioni professionali relative ai servizi in appalto, tenendo conto della categoria d'opera E.20 e del grado di complessità 0,95, si conferma che i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore ma, ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 17/06/2016, all'interno della stessa categoria e destinazione dell’opera, ovvero, nel caso di specie, nella categoria prevista per gli “Edifici e manufatti esistenti”.



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11/04/2025 13:35
60.27 kB
10/04/2025 17:01
Quesito #26
Si chiedono chiarimenti in merito ai corrispettivi previsti dal Disciplinare di gara per la Progettazione Esecutiva. Nell’art. 3.2 a pag. 13 del Disciplinare di gara è riportato che l’ammontare dei corrispettivi per la progettazione esecutiva ammonta a € 53.733,10. Tuttavia, nel documento pubblicato in data 10/04/2025 sul portale di gara denominato “Calcolo onorario professionale per PE”, si evince che i corrispettivi, calcolati in applicazione del D. Lgs. 36/2023, ammontano a € 87.359,59. Si chiede, pertanto, di giustificare la riduzione dell’importo. Inoltre, si rileva che non siano state incluse alcune prestazioni afferenti alla progettazione esecutive (a titolo esemplificativo la prestazione Qb.III.01, Qb.III.06, etc.). Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, quindi, si chiedono delucidazioni in merito alla legittimità della riduzione dell’importo dei corrispettivi e all’omissione delle prestazioni non espressamente considerate.


11/04/2025 13:37
Risposta
La riduzione evidenziata fonda il suo presupposto nelle previsioni di cui al d.lgs. 36/2023, allegato I.13 art.2 bis, note di lettura punto 3.1.

10/04/2025 17:20
Quesito #27
Il D.Lgs. 209/2024 introduce un equilibrio tra equo compenso e concorrenza negli appalti pubblici. La norma stabilisce che il 65% del compenso sia fisso e non soggetto a ribasso, mentre il restante 35% può essere oggetto di riduzione. Questa soluzione mira a garantire una giusta remunerazione ai professionisti senza compromettere la logica competitiva delle gare. Nel Correttivo al Codice degli Appalti (D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), l'articolo 14 modifica l'articolo 41 del D.Lgs. 36/2023, introducendo il comma 15-bis. Questo comma stabilisce che, per i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura, l'importo da porre a base di gara è suddiviso nel seguente modo:​
- 65%: quota fissa del prezzo, non soggetta a ribasso, destinata a compensare i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza.​
- 35%: quota ribassabile, sulla quale è possibile applicare offerte al ribasso in sede di gara.​
Tuttavia, il Disciplinare di gara pone come soggetti a ribasso gli interi corrispettivi per lo sviluppo della progettazione esecutiva. Si chiede di giustificare la legittimità di tale scelta.


11/04/2025 13:38
Risposta
L’individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri dettati dall’art. 41 comma 15 bis del d.lgs 36/2023, introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, si applica alle procedure di gara per i servizi di ingegneria previsti dall’art. 108, comma 2 lett. B), ovvero il cui importo sia pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che abbiano un carattere innovativo.

10/04/2025 17:23
Quesito #28
In merito alle figure minime richieste nel gruppo di lavoro che espleterà le attività di progettazione (art. 7.1.1 pag. 29 del Disciplinare di gara), si chiede di giustificare la richiesta di inserire un Archeologo e un Geologo, posto che il PFTE a base gara ha scontato i relativi pareri, la Relazione geologica è parte del progetto a base gara e, dai pareri allegati, non si evince la necessità di ulteriori prestazioni/verifiche da parte dell’Archeologo.




11/04/2025 13:44
Risposta
Per il coinvolgimento dell’Archeologo vedasi risposta al quesito n. 29. Analogamente per il geologo, attesa la necessità di operare alla realizzazione di fondazioni per le strutture esterne di nuova costruzione, si è ritenuto cautelativo e necessario, anche a supporto della progettazione di dettaglio, di includere tale professionalità nel gruppo di progettazione.



10/04/2025 17:23
Quesito #29
Si chiede quali siano le prestazioni richieste all’Archeologo, la cui professionalità è inserita tra le figure minime richieste nel gruppo di lavoro che espleterà le attività di progettazione (art. 7.1.1 pag. 29 del Disciplinare di gara).


11/04/2025 13:40
Risposta
In fase di redazione della progettazione posta a base di gara , in ragione del fatto che gran parte delle aree derivano da precedenti attività di riempimento con materiale di riporto, è stata valutata bassa la probabilità di rinvenimenti ed interferenze di natura archeologica. Tuttavia, per il pieno rispetto delle norme di tutela, al fine di non introdurre rischi da ritardo con ripercussioni nella fase esecutiva, si è ritenuto prudenziale disporre di una valutazione a conferma dell’ipotesi progettuale da parte di professionista archeologo abilitato, anche nella forma di verifica preventiva.

11/04/2025 13:51
Quesito #30
Con riferimento al punto 21.1 del Disciplinare di Gara, lettera D, afferente l’esperienza pregressa dell’appaltatore, si chiede conferma che i servizi che comprovano la suddetta esperienza debbano riguardare tutte le categorie previste su bando, ovvero, OG1, OG11, OG9 e OS24.



14/04/2025 10:46
Risposta
Come riferito dal punto 21.1 del disciplinare di gara saranno maggiormente valutati i curriculum di lavori complessi, caratterizzati sia dalla presenza delle categorie d'opera, incluse nel presente appalto integrato, oltre che dalla contemporaneità dei lavori con lo svolgimento delle attività terziarie e del servizio pubblico svolte nell’edificio oggetto dei lavori.

11/04/2025 16:20
Quesito #31
Con riferimento a quanto indicato al par. 21.1 e par. 18 del Disciplinare, ed in particolare al sub-criterio C.1, si chiede di chiarire a cosa sono riferiti i paragrafi 2.5.3, 2.5.4 e 2.5.5, poiché nel CSA (elaborato S.D.C. e C.S.A. – Schema di Contratto e Capitolato speciale d’Appalto) i suddetti paragrafi non sono riferiti ai CAM.



14/04/2025 10:46
Risposta
Si conferma che il richiamo contenuto al punto 21.1, sub criterio C.1, ai paragrafi 2.5.3, 2.5.4 e 2.5.5 del CSA è corretto. Le proposte offerte dovranno riguardare prestazioni, specificamente studiate per il cantiere in oggetto, superiori alle caratteristiche minime previste dalla norma e richiamate nel C.S.A. riguardo la gestione ambientale delle attività di cantiere, con particolare riguardo “ai temi trattati ai paragrafi” n. 2.5.3 “COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE”, 2.5.4 “MACCHINE FRIGORIFERE E POMPE DI CALORE” e 2.5.5 “PRESTAZIONE ENERGETICA”.

14/04/2025 12:45
Quesito #32
Con riferimento all’art. 3.3 tabella 3 e all’art. 10 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che:
1. Le 3 categorie scorporabili OG11, OG9 e OS24 sono subappaltabili al 100 % in conformità a quanto previsto all’art. 119 del D.lgs. 36/2023;
2. Non è consentito il subappalto in cascata relativo alle sole lavorazioni riguardanti il movimento terra e gli scavi, incluse nelle categorie OG1 e OS24.




15/04/2025 10:24
Risposta
Si rimanda a quanto espressamente riportato nel disciplinare di gara ai punti n. 3.3 lett. B) TAB. 3) e 10 del disciplinare di gara, nonché al punto 1.5.11 del C.S.A. Si precisa che come previsto per legge e riportato nel riquadro di pag. 16/73 del disciplinare di gara “i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente OG1, come indicati nella tabella sopra riportata con i relativi importi sono, a scelta dell’affidatario, interamente subappaltabili secondo le condizioni del Codice, fermo restando che i requisiti relativi alle categorie scorporabili, non posseduti dall’operatore economico, devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”;

Si conferma;
14/04/2025 12:54
Quesito #33
Con riferimento al criterio F dell’Offerta Tecnica, si richiede se le certificazioni richieste ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 30415:2021 ai fini dell’attribuzione del punteggio, debbano essere possedute da un solo operatore economico facente parte di RTI o da tutti gli operatori del RTI.



15/04/2025 10:11
Risposta
Le certificazioni richieste quale requisito premiale alle lett. F.1, F.2, F.3 ed F.4 del punto 18 del disciplinare di gara, ai fini della assegnazione del punteggio, devono essere possedute dall’operatore economico concorrente. In caso di RTI il possesso delle certificazioni potrà essere assolto da uno dei componenti del raggruppamento, purché, in corso d’opera, all’eventuale verificarsi di quanto previsto al comma 17 dell’art. 68 del d.lgs 36/2016 il possesso del requisito premiale venga mantenuto.


14/04/2025 16:51
Quesito #34
Con la presente, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler chiarire se, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, sia necessario presentare sin da questa fase gli studi LCA e LCC, oppure se sia sufficiente produrre una dichiarazione di impegno a redigerli in caso di aggiudicazione.



15/04/2025 10:12
Risposta
Come previsto al punto 18 lett. A.1 del disciplinare di gara l’operatore economico produce nella relazione A, nel capitolo “METODOLOGIE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA SOSTENIBILITÀ (LCA E LCC)”, la propria proposta migliorativa, rispetto a quelle prospettate nel progetto posto a base di gara, dal punto di vista ambientale ed economico. Il disciplinare di gara esplicita che tale miglioramento deve essere comprovato da uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627. Pertanto, occorre produrre, in gara, una descrizione dello studio dei processi di analisi oggettivi, che valutano la realizzazione delle opere in appalto, considerando gli oneri ambientali associati alla attività, identificando l’energia, i materiali utilizzati ed i rifiuti rilasciati nell'ambiente e che esprima le possibili opportunità di miglioramento ambientali volte, al contempo, a preservare e migliorare la sostenibilità economica della attività e la ottimizzandone dei costi. L’aggiudicatario, in sede di redazione progettuale, dovrà produrre il progetto completo dei precitati studi descritti e proposti nella propria offerta tecnica.


14/04/2025 19:03
Quesito #35
Con riferimento all’art. 7.1.1 C) del Disciplinare di gara in merito alle figure minime richieste nel gruppo di lavoro, si chiede come deve essere dimostrata l’esperienza maturata in:
1. Arboricoltura e colture floreali per il ruolo di Progettista Agronomo;
2. Architettura del paesaggio per il ruolo di Progettista paesaggista.



15/04/2025 10:56
Risposta
Si rimanda al punto 7.1.1 C) del disciplinare di gara ed in particolare alla Tabella nella quale sono individuati, nella colonna REQUSITI, il settore di competenza ed i titoli di laurea e di iscrizione all’ordine di riferimento dei componenti minimi del gruppo di lavoro, e nella colonna RUOLO l’esperienza specifica richiesta.


14/04/2025 20:09
Quesito #36
In riferimento al punto A.1 " METODOLOGIE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA SOSTENIBILITÀ (LCA E LCC)" con la presente si chiede se sia richiesta la redazione dello studio LCA ed LCC oppure la sola illustrazione delle metodologie con le quali tali studi verranno condotti in sede di progettazione esecutiva.

In riferimento al punto A.2 "PROGETTAZIONE IN BIM" è richiesto solo di indicare le figure professionali con l'impegno a predisporre un progetto in BIM superiore al LOD C, oppure è richiesta la redazione di un capitolato informativo.









15/04/2025 10:28
Risposta
Si rimanda al quesito n. 34 pubblicato nella sezione TUTTOGARE https://gare.adspmam.it/gare/dettaglio.php?codice=1378;

Come indicato al punto 18 lett. A.2 del disciplinare di gara l’operatore economico produce nella relazione A, nel capitolo “PROGETTAZIONE IN BIM” la propria proposta migliorativa, rispetto a quelle prospettate nel progetto posto a base di gara, che descrivano i metodi e gli strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera, le metodologie e le figure professionali a cui verrà demandata tale attività. L’aggiudicatario, in sede di redazione del progetto esecutivo, dovrà predisporre il progetto con dettaglio BIM superiore al LOD C, ai sensi della UNI11337/4:2017, alla luce dei precitati metodi e strumenti digitali descritti in sede di offerta tecnica;
15/04/2025 09:51
Quesito #37
In riferimento al CRITERIO A, si chiede se lo studio LCA - LCC sia da produrre in fase di gara o se devono solo essere indicate le metodologie degli stessi.







15/04/2025 10:18
Risposta
Si rimanda al riscontro al quesito n. 34 pubblicato sul seguente profilo: https://gare.adspmam.it/gare/dettaglio.php?codice=1378


15/04/2025 11:35
Quesito #38
Con la presente si chiede conferma del fatto che la garanzia professionale dei progettisti non debba essere presentata alla Stazione Appaltante nella presente fase di gara, ma solo successivamente in caso di aggiudicazione.

Si chiede inoltre se debba firmare il progetto anche eventuale progettista BIM coinvolto nella redazione della progettazione.


15/04/2025 12:04
Risposta
Si rimanda a quanto espressamente indicato al punto 11 del disciplinare di gara nella parte dedicata alla GARANZIA PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI, a pag. 41/73, dove è esplicitato che la presentazione della polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi legati alle fasi di progettazione, deve essere emessa a far data dall’approvazione del progetto esecutivo;

Si conferma.

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