Pubblicato
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Gara #1259
Procedura per l’individuazione delle imprese autorizzate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell’ambito dei porti di Bari (Lotto I), Brindisi (Lotto II), Manfredonia (Lotto III) e Barletta (Lotto IV), ai sensi dell’art. 17, comma 2 Legge n. 84 del 1994.Informazioni appalto
24/10/2024
Aperta
Servizi
€ 180.000,00
Moro Giuseppe
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
1
B3EFEC3B2E
Qualità prezzo
PORTO DI BARI
Procedura per l’individuazione delle imprese autorizzate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell’ambito dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta, ai sensi dell’art. 17, comma 2 Legge n. 84/1994 e s.m.i., per la durata di anni 8 prorogabile per 1 anno. Lotto 1 - Porto di Bari
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
2
B3EFEC4C01
Qualità prezzo
PORTO DI BRINDISI
Procedura per l’individuazione delle imprese autorizzate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell’ambito dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta, ai sensi dell’art. 17, comma 2 Legge n. 84/1994 e s.m.i., per la durata di anni 8 prorogabile per 1 anno. Lotto 2 - Porto di Brindisi.
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
3
B3EFEC5CD4
Qualità prezzo
PORTO DI MANFREDONIA
Procedura per l’individuazione delle imprese autorizzate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell’ambito dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta, ai sensi dell’art. 17, comma 2 Legge n. 84/1994 e s.m.i., per la durata di anni 8 prorogabile per 1 anno. Lotto 3 - Porto di Manfredonia
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
4
B3EFEC6DA7
Qualità prezzo
PORTO DI BARLETTA
Procedura per l’individuazione delle imprese autorizzate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell’ambito dei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta, ai sensi dell’art. 17, comma 2 Legge n. 84/1994 e s.m.i., per la durata di anni 8 prorogabile per 1 anno. Lotto 4 - Porto di Barletta.
€ 45.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
18/11/2024 12:00
25/11/2024 12:00
27/11/2024 10:00
Avvisi
Allegati
istruzioni-per-la-partecipazione-alla-gara-telematica-oepv-al-36-2023.pdf SHA-256: e24999c3f3be0110b26f36b4f2805086b318c382efbf819068a98eabf314835d 18/10/2024 09:20 |
456.42 kB | |
dgue-25.pdf SHA-256: 0beef3a8b954ae24bbb6abe741def3c3c3f479796ad4d6bf21359d9a57b3367e 18/10/2024 09:20 |
96.25 kB | |
allegato-a-istanza-di-partecipazione.docx SHA-256: e7cea316727e81103fb97d985497597380dcadd54b68c93ac0a87155bb8abb15 22/10/2024 14:42 |
76.56 kB | |
allegato-b-offerta-economica.docx SHA-256: 1fa149948d7ad2adca6e5a676780a17f2ebb76e47124898c02fa0dfe5ab48bfb 22/10/2024 14:42 |
57.20 kB | |
allegato-7-fatturati-imprese-art.-17.pdf SHA-256: 62989aea72635756882e559d90a79e9177b8acb23117d798705c01a1d400960b 22/10/2024 15:20 |
391.13 kB | |
allegato-8-esplicazione-calcolo-tariffa-oraria.pdf SHA-256: 8b4690b32f233d7f1693aa51dc9cd315821f958559e19397c0df94aea80db69b 22/10/2024 15:20 |
554.88 kB | |
allegato-1-ordinanza-n.-12-2024-1-regolamento-lav-temp.pdf SHA-256: d0f9ff8a960cf2a5b81d7b7b288cd472ce4ea256e538d9e0588e255a559bfa74 22/10/2024 15:20 |
5.44 MB | |
relazione-istruttoria-per-gara-art.-17-2.0-signed-signed.pdf SHA-256: 414894e1c09a46710fc0aa0af3477bbe90e972bf6ea6508049444f326e190914 24/10/2024 08:50 |
350.16 kB | |
determina-c.s.-n.-357-del-23.10.2024-signed-signed.pdf SHA-256: 4a49c8b031be7fbd6c9a7edcef815af0fc3abf3f7bd172cea4d043025ea84d75 24/10/2024 08:50 |
337.94 kB | |
disciplinare-di-gara-signed.pdf SHA-256: 78618c6877fec57be1d6e59df18f68b991b9f2acdc4028709ecc54597a60e822 24/10/2024 09:09 |
632.92 kB | |
allegato-5-costo-personale-barletta.pdf SHA-256: 10cf643c364926160e9efd6120d9b86fc087a28fb18e950d2c649713d910c619 24/10/2024 09:25 |
89.76 kB | |
allegato-2-costo-personale-bari.pdf SHA-256: 13cbeb658dc91d1dc7c32fe402da43b726f91eaa19ec7a4ba7e6f67cc20c717d 24/10/2024 09:34 |
110.91 kB | |
allegato-4-costo-personale-manfredonia.pdf SHA-256: 0a7db93a660ee7156b7c0dcebe7341380a2e0340275252290e74a522eb4525a4 24/10/2024 10:00 |
143.34 kB | |
allegato-6-turni-di-lavoro-e-cigs-porti.pdf SHA-256: 1c125b16e5ad22d525f6fe71a78dd922393065570f54528d062264e4a3742bb7 24/10/2024 12:10 |
338.70 kB | |
allegato-3-costo-personale-brindisi.pdf SHA-256: 8c139b4091fe7b54d5897cb79fc78732b3a56ef3cfd3299a942a1dc34c57b69c 24/10/2024 12:14 |
172.87 kB | |
avviso-n.-1-del-31.10.2024-signed.pdf SHA-256: 618f6d788e1c8013b9f942e099c56f56265d679cc5d525d59c3c0a33d93a85c6 31/10/2024 15:33 |
219.91 kB | |
riepilogo-chiarimenti-18112024.pdf SHA-256: f54793c5478aecfc70019d1f59510d4c3e0fa3e620d2011e9a56f9a9db15e845 20/11/2024 13:06 |
254.99 kB |
Chiarimenti
12/11/2024 11:06
Quesito #1
Per poter partecipare alla gara#1259 per la fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Bari bisogna iscriversi all'albo dei fornitori?
12/11/2024 11:50
Risposta
Per la partecipazione alla presente procedura non è necessaria la preventiva iscrizione all'albo fornitori dell'Ente. E' richiesta la registrazione alla piattaforma telematica "TuttoGare" per la presentazione dell'offerta, come da indicazioni riportate nell'allegato "istruzioni per la partecipazione alla gara telematica" a cui si rimanda.
12/11/2024 11:50
Quesito #2
Per poter accedere al portale è possibile farlo con la registrazione della società o obbligatoriamente con lo spid del legale rappresentante?
12/11/2024 12:18
Risposta
Per le norme di accesso alla piattaforma TUTTOGARE, per la partecipazione alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nell'allegato "istruzioni per la partecipazione alla gara telematica".
12/11/2024 18:04
Quesito #3
NEL DGUE A PAG.41 BISOGNA INDICARE NOTIZIE SULLA CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA PER SERVIZI O I DATI SONO GIA' IN POSSESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE?
13/11/2024 08:50
Risposta
La sezione relativa ad i requisiti di capacità economico finanziaria presente nel DGUE dovrà necessariamente essere compilata dall’operatore economico concorrente in sede di partecipazione al lotto di riferimento.
13/11/2024 10:21
Quesito #4
Nella Busta A è necessario allegare la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa. La domanda di partecipazione è tra gli allegati del bando, cosa si intende per documentazione amministrativa da allegare?
13/11/2024 13:33
Risposta
Nella “Busta A” andrà inserita la documentazione richiamata dal punto 19 “Domanda di Partecipazione e Documentazione Amministrativa” del disciplinare di gara (da pag. 19 a pag. 23). La domanda di partecipazione è da intendersi il Modello A - “Istanza di Partecipazione” allegato agli atti di gara.
13/11/2024 17:24
Quesito #5
Siamo tenuti ad iscriverci al FVOE o non è necessario visto che la stazione appaltante è già in possesso dei dati e delle informazioni della nostra Società?
14/11/2024 09:27
Risposta
Si rimanda al punto 16 del disciplinare nella parte in cui dispone che “tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute ed inserire la documentazione aggiornata comprovante il possesso dei requisiti richiesti con il presente Disciplinare”.
13/11/2024 16:57
Quesito #6
La relazione tecnico descrittiva indicata nel paragrafo 20-Offerta Tecnica è un file da scrivere in formato word e trasformare in pdf, in quale sezione va allegato precisamente?
14/11/2024 09:29
Risposta
Come espressamente previsto al punto 20 del disciplinare di gara la “La relazione descrittiva dell’offerta tecnica dovrà essere composta complessivamente da non più di 20 facciate, in formato A4 (dimensione carattere leggibile, minimo 11), con un massimo di 30 righe scritte per ogni facciata ed in formato PDF”.
La relazione andrà inserita nella BUSTA B offerta tecnica caricata a sistema nelle modalità previste al punto 17.2, al quale si rimanda.
La relazione andrà inserita nella BUSTA B offerta tecnica caricata a sistema nelle modalità previste al punto 17.2, al quale si rimanda.
14/11/2024 09:45
Quesito #7
Nella busta A vanno allegati l'allegato a la visura e il documento d'identità del legale rappresentante o qualche altro documento visto che si parla di documentazione amministrativa?
14/11/2024 11:10
Risposta
Si rimanda al riscontro offerta al Quesito #9 pubblicato al seguente link: https://gare.adspmam.it/gare/dettaglio.php?codice=1257 nel quale è stato precisato che “Nella “Busta A” andrà inserita la documentazione richiamata dal punto 19 “Domanda di Partecipazione e Documentazione Amministrativa” del disciplinare di gara (da pag. 19 a pag. 23). La domanda di partecipazione è da intendersi il Modello A - “Istanza di Partecipazione” allegato agli atti di gara.”
14/11/2024 09:54
Quesito #8
SI CHIEDE DI POTER RICEVERE IL LINK DOVE POTER PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE SUL SISTEMA FVOE 2.0
14/11/2024 11:22
Risposta
Si rimanda al punto 16 del disciplinare di gara, nonché alla sezione dedicata del sito istituzionale ANAC, al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe
15/11/2024 10:29
Quesito #9
Le certificazioni da inserire nell'Offerta tecnica sono da inserire nello stesso file pdf con il limite di 20 facciate o si possono scansionare, firmare digitalmente ed inserire nella stessa cartella compressa, unitamente al file dell'offerta tecnica, da firmare e allegare?
15/11/2024 10:54
Risposta
Ai fini del conteggio delle pagine previste per la relazione descrittiva dell’offerta tecnica, per analogia con quanto previsto al punto 20 del disciplinare di gara: “non saranno presi in considerazione indici, copertine, attestati di formazione (abilitazione e aggiornamento) del personale dipendente”, si precisa che anche le certificazioni saranno escluse dal computo delle 20 facciate.
15/11/2024 10:59
Quesito #10
Tenuto conto che come da chiarimento le certificazioni saranno escluse dal computo delle 20 facciate della relazione tecnica, tali certificazioni devono essere incluse nello stesso file PDF o è possibile caricarle in file separati da inserire nella stessa cartella compressa firmata?
15/11/2024 11:23
Risposta
Si conferma la possibilità di entrambe le soluzioni e si ribadisce quanto previsto per la offerta tecnica dal disciplinare di gara al punto 20 ed al punto 19.1, ai quali si rimanda.
08/11/2024 17:31
Quesito #11
Quesito n. 1.1
E’ stato chiesto di chiarire se nel Porto di Barletta l’obbligo di assunzione, per il primo anno, da parte del soggetto aggiudicatario, riguardi n. 5 o n. 9 unità, considerato che all’art. 19.2 lett. f) del Disciplinare di gara è previsto che: “fatto salvo il totale assorbimento del personale delle imprese attualmente autorizzate nei porti di cui alla presente procedura (Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta) per il primo anno di attività,…” ed all’art. art. 9, primo comma, si richiamano le tabelle allegate al Disciplinare nelle quali, per il Porto di Barletta, si riportano n. 9 unità, all’art. 9, terzo comma, dello stesso Disciplinare di gara si fa riferimento all’“organico già operante nei rispettivi porti” (quindi 9 unità attuali), mentre in altra tabella n. 4 viene riportato quale organico operante nel Porto di Barletta il n. di 5 dipendenti?
Quesito n. 1.2
E’ stato chiesto di chiarire con quali criteri e modalità deve essere adempiuto da parte dell’aggiudicatario l’obbligo di “garantire la priorità dell’assunzione degli eventuali esuberi dei lavoratori operanti come soci e/o dipendenti dell’impresa Autorizzata ex art. 17 della Legge 84/1994 nel porto di interesse e/o negli altri porti cui inerisce la seguente procedura”, previsto dall’art. 19.2, lett. f) del Disciplinare, nonché l’obbligo stabilito dall’art. 4, comma 5, del Regolamento di “dare la preferenza di assunzione ai soci e dipendenti delle altre imprese autorizzate ex art. 17 della Legge negli altri porti di questo Sistema portuale, che risultino in esubero. Qualora non siano presenti lavoratori in esubero delle Società autorizzate ex art. 17 della Legge, l’impresa fornitrice dovrà dare la preferenza di assunzione ai lavoratori delle imprese portuali ex art. 16 dei porti di questa Autorità di Sistema che parimenti risultino in esubero”;
Quesito n. 1.3
In merito a quanto disposto dall’art. 4, comma 6, del Regolamento, nella parte in cui stabilisce che “nel caso in cui … la richiesta delle imprese utilizzatrici non possa essere soddisfatta dalla società fornitrice del porto interessato, l’impresa portuale richiedente potrà farne richiesta all’impresa fornitrice di uno degli altri porti del Sistema.”, ai fini dell’attivazione di questa possibilità, da parte delle imprese portuali, è stato chiesto di chiarire se si debba fare riferimento soltanto all’organico del soggetto aggiudicatario, come indicato dal Disciplinare (art. 9 - tabella 4) e dal Regolamento (art. 4), oppure si debba considerare la possibilità di ricorso, da parte dell’aggiudicatario, alla facoltà prevista dall’art. 17, comma 6, legge n. 84/1994;
Quesito n. 1.4
In relazione all’art. 4, comma 6, del Regolamento, è stato chiesto di chiarire se sia possibile, per il soggetto aggiudicatario di un lotto in un porto del Sistema, richiedere il personale ad un altro soggetto aggiudicatario di un altro lotto, ed in caso affermativo, di indicare le modalità con cui i due soggetti aggiudicatari dovranno procedere;
Quesito n. 1.5
L’art. 4, comma 6, del Regolamento dispone che “in questo caso, sarà applicata la tariffa prevista per il lavoro prestato, oltre al rimborso delle spese di viaggio quantificate in base alle tabelle ACI vigenti”, è stato chiesto di chiarire quale soggetto debba farsi carico di tale spesa in caso di legittima rivendicazione dell’indennità di trasferta da parte del lavoratore (art. 56 CCNL);
Quesito n. 1.6
L’art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento individua i n. 4 turni di lavoro da sei ore ciascuno per l’arco delle 24 ore e poi prevede, al comma 3, che “resta salva la possibilità di rimodulare i turni sulla scorta delle consuetudini operative del porto di riferimento ovvero di mutate esigenze commerciali, previo esame e parere favorevole della Commissione Consultiva Locale competente”, è stato chiesto se immediatamente dopo l’aggiudicazione della gara, in caso di richieste di somministrazione, ma differenti rispetto a i soli n. 4 turni indicati, l’aggiudicatario debba perdere l’occasione di lavoro oppure possa procedere, nelle more del parere favorevole della Commissione Consultiva Locale, notiziando all’AdSP, all’immediato avviamento;
Quesito n. 1.7
L’art. 7, comma 1, del Regolamento indica come voce “C” il “costo orario medio lavoratore temporaneo in orario ordinario al quarto livello con anzianità pari alla media degli scatti in essere nel porto di riferimento, in base al vigente CCNL e retribuzione di 2° livello”. La tabella (allegato n. 8) non recepisce gli importanti aumenti retributivi, anche una tantum, riconosciuti dal recente adeguamento contrattuale nel comparto lavorativo portuale. E’ stato chiesto di chiarire, alla luce di tale elemento, come debba procedere l’aggiudicatario nella strutturazione del costo del lavoro e degli altri elementi ai fini della quantificazione della tariffa oraria, nonché della indicazione della percentuale di ribasso in sede di presentazione della offerta;
Quesito n. 1.8
L’art. 7, comma 2, del Regolamento precisa che “la somma di tutti gli elementi retributivi di 2° livello risultano non superiori al 15% del compenso base medio di cui sopra come da vigente CCNL”. E’ stato chiesto di chiarire nel caso la contrattazione di secondo livello od il trattamento retributivo di un lavoratore facente parte dell’organico già operante nei porti preveda elementi che superano la predetta soglia del 15%, l’aggiudicatario – obbligato a garantire “la continuità del rapporto di lavoro” – debba rimuovere le voci retributive in esubero di tale lavoratore per rispettare i parametri del bando;
Quesito n. 1.9
L’art. 12, comma 4, del Regolamento prevede a carico della impresa fornitrice l’onere di “provvedere alla formazione ed informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro relativi alle attività comunicate dalle imprese utilizzatrici nelle modalità sopra indicate” nonché di “provvedere alla formazione dei lavoratori sull’utilizzo delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori”; il comma 5, prevede che l’impresa utilizzatrice debba “provvedere alla formazione dei lavoratori somministrati in caso di operazioni con rischi particolari diversi da quelli comunemente presenti nelle attività portuali”. E’ stato chiesto di chiarire, poiché il successivo art. 13, comma 2, del Regolamento, pone a carico dell’aggiudicatario soltanto la “formazione e informazione sui rischi generici” (mentre quella “sui rischi specifici del lavoro da effettuare….spetta all’impresa utilizzatrice”), come debbano essere coordinate le due disposizioni che tra loro sembrano contrastanti;
Quesito n. 1.10
E’ stato chiesto di chiarire, per la corretta compilazione della voce relativa alla capacità tecnica e professionale, da un operatore economico concorrente (cooperativa) nel quale organico vanta un numero tot di lavoratori (di cui n. … soci e n……... non soci), quale voce sia corretto indicare in numero dei lavoratori richiesti dalla tabella 4 (organico dell'impresa fornitrice), ovvero n. 05 lavoratori, ovvero il numero dei lavoratori attualmente presenti nel proprio organico; ed inoltre, considerando che, per il personale addetto allo svolgimento delle attività di fornitura di manodopera temporanea, nell’organico dell’operatore economico richiedente vi sono un numero di tot lavoratori, almeno pari al 30%, da arrotondare per eccesso se maggiore o uguale a 0,5 e per difetto se minore a 0,5, di quelli in organico, di cui al Pool di manodopera della società attualmente autorizzata per il porto (o i porti) per il/i quale/i il concorrente intende partecipare, in caso di partecipazione a più lotti, si richiede se debba essere considerato, come riferimento il porto, tra quelli di interesse dell’O.E., con il maggior numero di personale, adeguatamente formati singolarmente con attestazione rilasciata per almeno due delle seguenti attività per ciascuno dei lavoratori;
Quesito n. 1.11
E’ stato chiesto di chiarire se sia dovuto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC per la partecipazione alla presente gara.
E’ stato chiesto di chiarire se nel Porto di Barletta l’obbligo di assunzione, per il primo anno, da parte del soggetto aggiudicatario, riguardi n. 5 o n. 9 unità, considerato che all’art. 19.2 lett. f) del Disciplinare di gara è previsto che: “fatto salvo il totale assorbimento del personale delle imprese attualmente autorizzate nei porti di cui alla presente procedura (Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta) per il primo anno di attività,…” ed all’art. art. 9, primo comma, si richiamano le tabelle allegate al Disciplinare nelle quali, per il Porto di Barletta, si riportano n. 9 unità, all’art. 9, terzo comma, dello stesso Disciplinare di gara si fa riferimento all’“organico già operante nei rispettivi porti” (quindi 9 unità attuali), mentre in altra tabella n. 4 viene riportato quale organico operante nel Porto di Barletta il n. di 5 dipendenti?
Quesito n. 1.2
E’ stato chiesto di chiarire con quali criteri e modalità deve essere adempiuto da parte dell’aggiudicatario l’obbligo di “garantire la priorità dell’assunzione degli eventuali esuberi dei lavoratori operanti come soci e/o dipendenti dell’impresa Autorizzata ex art. 17 della Legge 84/1994 nel porto di interesse e/o negli altri porti cui inerisce la seguente procedura”, previsto dall’art. 19.2, lett. f) del Disciplinare, nonché l’obbligo stabilito dall’art. 4, comma 5, del Regolamento di “dare la preferenza di assunzione ai soci e dipendenti delle altre imprese autorizzate ex art. 17 della Legge negli altri porti di questo Sistema portuale, che risultino in esubero. Qualora non siano presenti lavoratori in esubero delle Società autorizzate ex art. 17 della Legge, l’impresa fornitrice dovrà dare la preferenza di assunzione ai lavoratori delle imprese portuali ex art. 16 dei porti di questa Autorità di Sistema che parimenti risultino in esubero”;
Quesito n. 1.3
In merito a quanto disposto dall’art. 4, comma 6, del Regolamento, nella parte in cui stabilisce che “nel caso in cui … la richiesta delle imprese utilizzatrici non possa essere soddisfatta dalla società fornitrice del porto interessato, l’impresa portuale richiedente potrà farne richiesta all’impresa fornitrice di uno degli altri porti del Sistema.”, ai fini dell’attivazione di questa possibilità, da parte delle imprese portuali, è stato chiesto di chiarire se si debba fare riferimento soltanto all’organico del soggetto aggiudicatario, come indicato dal Disciplinare (art. 9 - tabella 4) e dal Regolamento (art. 4), oppure si debba considerare la possibilità di ricorso, da parte dell’aggiudicatario, alla facoltà prevista dall’art. 17, comma 6, legge n. 84/1994;
Quesito n. 1.4
In relazione all’art. 4, comma 6, del Regolamento, è stato chiesto di chiarire se sia possibile, per il soggetto aggiudicatario di un lotto in un porto del Sistema, richiedere il personale ad un altro soggetto aggiudicatario di un altro lotto, ed in caso affermativo, di indicare le modalità con cui i due soggetti aggiudicatari dovranno procedere;
Quesito n. 1.5
L’art. 4, comma 6, del Regolamento dispone che “in questo caso, sarà applicata la tariffa prevista per il lavoro prestato, oltre al rimborso delle spese di viaggio quantificate in base alle tabelle ACI vigenti”, è stato chiesto di chiarire quale soggetto debba farsi carico di tale spesa in caso di legittima rivendicazione dell’indennità di trasferta da parte del lavoratore (art. 56 CCNL);
Quesito n. 1.6
L’art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento individua i n. 4 turni di lavoro da sei ore ciascuno per l’arco delle 24 ore e poi prevede, al comma 3, che “resta salva la possibilità di rimodulare i turni sulla scorta delle consuetudini operative del porto di riferimento ovvero di mutate esigenze commerciali, previo esame e parere favorevole della Commissione Consultiva Locale competente”, è stato chiesto se immediatamente dopo l’aggiudicazione della gara, in caso di richieste di somministrazione, ma differenti rispetto a i soli n. 4 turni indicati, l’aggiudicatario debba perdere l’occasione di lavoro oppure possa procedere, nelle more del parere favorevole della Commissione Consultiva Locale, notiziando all’AdSP, all’immediato avviamento;
Quesito n. 1.7
L’art. 7, comma 1, del Regolamento indica come voce “C” il “costo orario medio lavoratore temporaneo in orario ordinario al quarto livello con anzianità pari alla media degli scatti in essere nel porto di riferimento, in base al vigente CCNL e retribuzione di 2° livello”. La tabella (allegato n. 8) non recepisce gli importanti aumenti retributivi, anche una tantum, riconosciuti dal recente adeguamento contrattuale nel comparto lavorativo portuale. E’ stato chiesto di chiarire, alla luce di tale elemento, come debba procedere l’aggiudicatario nella strutturazione del costo del lavoro e degli altri elementi ai fini della quantificazione della tariffa oraria, nonché della indicazione della percentuale di ribasso in sede di presentazione della offerta;
Quesito n. 1.8
L’art. 7, comma 2, del Regolamento precisa che “la somma di tutti gli elementi retributivi di 2° livello risultano non superiori al 15% del compenso base medio di cui sopra come da vigente CCNL”. E’ stato chiesto di chiarire nel caso la contrattazione di secondo livello od il trattamento retributivo di un lavoratore facente parte dell’organico già operante nei porti preveda elementi che superano la predetta soglia del 15%, l’aggiudicatario – obbligato a garantire “la continuità del rapporto di lavoro” – debba rimuovere le voci retributive in esubero di tale lavoratore per rispettare i parametri del bando;
Quesito n. 1.9
L’art. 12, comma 4, del Regolamento prevede a carico della impresa fornitrice l’onere di “provvedere alla formazione ed informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro relativi alle attività comunicate dalle imprese utilizzatrici nelle modalità sopra indicate” nonché di “provvedere alla formazione dei lavoratori sull’utilizzo delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori”; il comma 5, prevede che l’impresa utilizzatrice debba “provvedere alla formazione dei lavoratori somministrati in caso di operazioni con rischi particolari diversi da quelli comunemente presenti nelle attività portuali”. E’ stato chiesto di chiarire, poiché il successivo art. 13, comma 2, del Regolamento, pone a carico dell’aggiudicatario soltanto la “formazione e informazione sui rischi generici” (mentre quella “sui rischi specifici del lavoro da effettuare….spetta all’impresa utilizzatrice”), come debbano essere coordinate le due disposizioni che tra loro sembrano contrastanti;
Quesito n. 1.10
E’ stato chiesto di chiarire, per la corretta compilazione della voce relativa alla capacità tecnica e professionale, da un operatore economico concorrente (cooperativa) nel quale organico vanta un numero tot di lavoratori (di cui n. … soci e n……... non soci), quale voce sia corretto indicare in numero dei lavoratori richiesti dalla tabella 4 (organico dell'impresa fornitrice), ovvero n. 05 lavoratori, ovvero il numero dei lavoratori attualmente presenti nel proprio organico; ed inoltre, considerando che, per il personale addetto allo svolgimento delle attività di fornitura di manodopera temporanea, nell’organico dell’operatore economico richiedente vi sono un numero di tot lavoratori, almeno pari al 30%, da arrotondare per eccesso se maggiore o uguale a 0,5 e per difetto se minore a 0,5, di quelli in organico, di cui al Pool di manodopera della società attualmente autorizzata per il porto (o i porti) per il/i quale/i il concorrente intende partecipare, in caso di partecipazione a più lotti, si richiede se debba essere considerato, come riferimento il porto, tra quelli di interesse dell’O.E., con il maggior numero di personale, adeguatamente formati singolarmente con attestazione rilasciata per almeno due delle seguenti attività per ciascuno dei lavoratori;
Quesito n. 1.11
E’ stato chiesto di chiarire se sia dovuto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC per la partecipazione alla presente gara.
20/11/2024 10:21
Risposta
R.1.1: Si precisa che, in coerenza con il Regolamento di questa Autorità, conformemente alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0003885 del 23.03.2012, che a sua volta richiama e disciplina il punto 4) della Direttiva del medesimo Ministero del 05.08.2008, l’obbligo di assunzione è relativo alle 5 unità riportate nella tabella n. 4 di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara.
Il “totale assorbimento”, di cui all’art. 19.2 lett. f), è da riferirsi alla congruità, svolta ex ante da questa Amministrazione secondo le disposizioni richiamate, di cui l’art. 4 del Regolamento e la tabella n. 4 dell’art. 9 del Disciplinare medesimo ne sono conseguenza;
R.1.2: Il disciplinare di gara riguarda la selezione degli operatori economici e non già i criteri e le modalità di assunzione degli eventuali esuberi dei lavoratori operanti come soci e/o dipendenti dell’impresa autorizzata ex art. 17. Ad ogni buon conto, le eventuali assunzioni del personale di cui al quesito proposto, dovranno essere effettuate rispettando le modalità di cui alle disposizioni ministeriali che prevedono la non automaticità della copertura delle vacanze nell’organico, che dovranno essere quindi valutate dall’Autorità e preventivamente comunicate al Ministero vigilante almeno 30 giorni prima per le relative valutazioni di quel Dicastero. Ciò in considerazione anche delle implicazioni che dette assunzioni potrebbero riverberare sul bilancio dello Stato. La previsione riportata nel Regolamento approvato da questo Ente con Ordinanza n. 12/2024 è mirata sostanzialmente a garantire la possibilità di attenuare, ove ne sussistano i presupposti, l’eventuale presenza di esuberi nel plateau dei lavoratori portuali, sia in primo luogo appartenenti alle società art. 17 e in seconda battuta a quelli che dovessero risultare in esubero tra le imprese autorizzate ex art. 16;
R.1.3: Quanto previsto dall’art. 4 co.6 è una facoltà dell’impresa ex art.16, tale previsione non esclude (e non potrebbe escludere) che l’impresa art.17, per rispondere alla richiesta dell’impresa art.16, ricorra al co. 6 dell’art.17 della legge n.84/94 e ss.mm.ii;
R.1.4: La facoltà è riservata alle imprese art.16 che, dopo aver ricevuto la comunicazione di indisponibilità totale e/o parziale in risposta ad una richiesta di manodopera, potrà formulare espressa richiesta alle imprese portuali ex art.17 autorizzate negli altri porti. A riguardo si precisa che il personale interessato dovrà risultare formato ed informato nel puntuale rispetto della vigente normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro (d. lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. – D. Lgs. n. 272 del 1999);
R.1.5: La fornitura ai sensi dell’art. 4, co. 6 del Regolamento è una facoltà e non un obbligo per l’impresa fornitrice. Qualora quest’ultima intenda assentire alla richiesta pervenuta da parte di una impresa art. 16 operante in porto diverso da quello presso il quale è autorizzata l’impresa fornitrice, l’indennità di trasferta non potrà che gravare sull’impresa fornitrice, tenuta come noto alla integrale applicazione degli istituti del CCNL Porti vigente. Ciò fatti salvi eventuali diversi accordi con l’impresa richiedente;
R.1.6: La previsione del Regolamento dei 4 turni è previsione di tipo generale. Le modalità con le quali le imprese utilizzatrici devono procedere alla richiesta di avviamento dei lavoratori ex art. 17 è contenuta all’art. 5 del predetto Regolamento. In particolare, al paragrafo 3 del citato articolo è espressamente prevista l’eventuale insorgenza di necessità sopravvenute che non consentano il rispetto del termine di cui in precedenza, previa esplicazione delle motivazioni da parte dell’impresa richiedente. Pertanto, non è prevista alcuna necessità di rinunciare all’avviamento richiesto, fermo restando che eventuali ricorrenti richieste in tal senso potranno condurre alla eventuale rivisitazione – anche in sede locale – della turnistica generale censita nel Regolamento, secondo l’iter nello stesso riportato;
R.1.7: Preliminarmente, alla data di emanazione della presente procedura, il nuovo contratto di settore non risultava (e ancora oggi non risulta) perfezionato. Ad ogni buon conto, le tariffe – come sempre garantito in passato - potranno essere adeguate sulla base del nuovo contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, co. 1 del Regolamento;
R.1.8: Il caso rappresentato, qualora riscontrato come effettivo, dovrà condurre l’impresa partecipante alla procedura ad una attenta quantificazione in sede di presentazione dell’offerta economica. In ogni caso, resta sempre salva la possibilità di rinegoziazione – secondo le vigenti disposizioni in materia anche di concertazione sindacale – in forza delle scelte della società aggiudicatrice;
R.1.9: Le due disposizioni non sono in contrasto. L’art.13 fa espresso riferimento agli aggiornamenti professionali e sicurezza;
R.1.10: La società concorrente deve attestare il possesso dei requisiti al momento della partecipazione alla gara e quindi non si fa riferimento agli organici di cui alla tabella 4. Ad ogni buon fine si evidenzia che, con l’Avviso n. 1 del 31.10.2024 - ritualmente pubblicato sul portale TUTTOGARE e sul profilo committente - concernente la presente procedura, i requisiti di cui al punto 8 del disciplinare di gara devono intendersi come già posseduti dalle imprese autorizzate ex art. 17 della L. 84/94 nei porti italiani, ovvero da quegli operatori economici già muniti di analoghe autorizzazioni negli altri porti europei;
R.1.11: Il contributo ANAC non è previsto come riportato al punto n. 15 del disciplinare di gara.
Il “totale assorbimento”, di cui all’art. 19.2 lett. f), è da riferirsi alla congruità, svolta ex ante da questa Amministrazione secondo le disposizioni richiamate, di cui l’art. 4 del Regolamento e la tabella n. 4 dell’art. 9 del Disciplinare medesimo ne sono conseguenza;
R.1.2: Il disciplinare di gara riguarda la selezione degli operatori economici e non già i criteri e le modalità di assunzione degli eventuali esuberi dei lavoratori operanti come soci e/o dipendenti dell’impresa autorizzata ex art. 17. Ad ogni buon conto, le eventuali assunzioni del personale di cui al quesito proposto, dovranno essere effettuate rispettando le modalità di cui alle disposizioni ministeriali che prevedono la non automaticità della copertura delle vacanze nell’organico, che dovranno essere quindi valutate dall’Autorità e preventivamente comunicate al Ministero vigilante almeno 30 giorni prima per le relative valutazioni di quel Dicastero. Ciò in considerazione anche delle implicazioni che dette assunzioni potrebbero riverberare sul bilancio dello Stato. La previsione riportata nel Regolamento approvato da questo Ente con Ordinanza n. 12/2024 è mirata sostanzialmente a garantire la possibilità di attenuare, ove ne sussistano i presupposti, l’eventuale presenza di esuberi nel plateau dei lavoratori portuali, sia in primo luogo appartenenti alle società art. 17 e in seconda battuta a quelli che dovessero risultare in esubero tra le imprese autorizzate ex art. 16;
R.1.3: Quanto previsto dall’art. 4 co.6 è una facoltà dell’impresa ex art.16, tale previsione non esclude (e non potrebbe escludere) che l’impresa art.17, per rispondere alla richiesta dell’impresa art.16, ricorra al co. 6 dell’art.17 della legge n.84/94 e ss.mm.ii;
R.1.4: La facoltà è riservata alle imprese art.16 che, dopo aver ricevuto la comunicazione di indisponibilità totale e/o parziale in risposta ad una richiesta di manodopera, potrà formulare espressa richiesta alle imprese portuali ex art.17 autorizzate negli altri porti. A riguardo si precisa che il personale interessato dovrà risultare formato ed informato nel puntuale rispetto della vigente normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro (d. lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. – D. Lgs. n. 272 del 1999);
R.1.5: La fornitura ai sensi dell’art. 4, co. 6 del Regolamento è una facoltà e non un obbligo per l’impresa fornitrice. Qualora quest’ultima intenda assentire alla richiesta pervenuta da parte di una impresa art. 16 operante in porto diverso da quello presso il quale è autorizzata l’impresa fornitrice, l’indennità di trasferta non potrà che gravare sull’impresa fornitrice, tenuta come noto alla integrale applicazione degli istituti del CCNL Porti vigente. Ciò fatti salvi eventuali diversi accordi con l’impresa richiedente;
R.1.6: La previsione del Regolamento dei 4 turni è previsione di tipo generale. Le modalità con le quali le imprese utilizzatrici devono procedere alla richiesta di avviamento dei lavoratori ex art. 17 è contenuta all’art. 5 del predetto Regolamento. In particolare, al paragrafo 3 del citato articolo è espressamente prevista l’eventuale insorgenza di necessità sopravvenute che non consentano il rispetto del termine di cui in precedenza, previa esplicazione delle motivazioni da parte dell’impresa richiedente. Pertanto, non è prevista alcuna necessità di rinunciare all’avviamento richiesto, fermo restando che eventuali ricorrenti richieste in tal senso potranno condurre alla eventuale rivisitazione – anche in sede locale – della turnistica generale censita nel Regolamento, secondo l’iter nello stesso riportato;
R.1.7: Preliminarmente, alla data di emanazione della presente procedura, il nuovo contratto di settore non risultava (e ancora oggi non risulta) perfezionato. Ad ogni buon conto, le tariffe – come sempre garantito in passato - potranno essere adeguate sulla base del nuovo contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, co. 1 del Regolamento;
R.1.8: Il caso rappresentato, qualora riscontrato come effettivo, dovrà condurre l’impresa partecipante alla procedura ad una attenta quantificazione in sede di presentazione dell’offerta economica. In ogni caso, resta sempre salva la possibilità di rinegoziazione – secondo le vigenti disposizioni in materia anche di concertazione sindacale – in forza delle scelte della società aggiudicatrice;
R.1.9: Le due disposizioni non sono in contrasto. L’art.13 fa espresso riferimento agli aggiornamenti professionali e sicurezza;
R.1.10: La società concorrente deve attestare il possesso dei requisiti al momento della partecipazione alla gara e quindi non si fa riferimento agli organici di cui alla tabella 4. Ad ogni buon fine si evidenzia che, con l’Avviso n. 1 del 31.10.2024 - ritualmente pubblicato sul portale TUTTOGARE e sul profilo committente - concernente la presente procedura, i requisiti di cui al punto 8 del disciplinare di gara devono intendersi come già posseduti dalle imprese autorizzate ex art. 17 della L. 84/94 nei porti italiani, ovvero da quegli operatori economici già muniti di analoghe autorizzazioni negli altri porti europei;
R.1.11: Il contributo ANAC non è previsto come riportato al punto n. 15 del disciplinare di gara.
12/11/2024 13:56
Quesito #12
E’ stato chiesto di chiarire i criteri e le modalità per l’adempimento, da parte dell'aggiudicatario, dell'obbligo previsto dall'art.19.2, lett. f) del Disciplinare di "garantire la priorità dell'assunzione degli eventuali esuberi dei lavoratori operanti come soci e/o dipendenti dell'impresa autorizzata ex art.17 della legge 84/94 nel porto di interesse e/o negli altri porti cui inerisce la presente procedura", nonché l'obbligo stabilito dall'art.4, comma 5, del Regolamento di "dare la preferenza di assunzione ai soci e dipendenti delle altre imprese autorizzate ex art.17 della Legge 84/94 negli altri porti di questo Sistema portuale, che risultino in esubero”. Inoltre, è stato chiesto di chiarire, nel caso non vi siano lavoratori in esubero delle società autorizzate ex art.17 ella Legge 84/94, con quali criteri e modalità "l'impresa fornitrice dovrà dare la preferenza di assunzione ai lavoratori delle imprese portuali ex art.16 della Legge 84/94 dei porti di questa AdSP che parimenti risultino in esubero”.
20/11/2024 10:25
Risposta
Si precisa che il disciplinare di gara riguarda la selezione degli operatori economici e non già i criteri e le modalità di assunzione degli eventuali esuberi dei lavoratori operanti come soci e/o dipendenti dell’impresa autorizzata ex art. 17. Ad ogni buon conto, le eventuali assunzioni del personale di cui al quesito proposto, dovranno essere effettuate rispettando le modalità di cui alle disposizioni ministeriali che prevedono la non automaticità della copertura delle vacanze nell’organico, che dovranno essere quindi valutate dall’Autorità e preventivamente comunicate al Ministero vigilante almeno 30 giorni prima per le relative valutazioni di quel Dicastero. Ciò in considerazione anche delle implicazioni che dette assunzioni potrebbero riverberare sul bilancio dello Stato. La previsione riportata nel Regolamento approvato da questo Ente con Ordinanza n. 12/2024 è mirata sostanzialmente a garantire la possibilità di attenuare, ove ne sussistano i presupposti, l’eventuale presenza di esuberi nel plateau dei lavoratori portuali, sia in primo luogo appartenenti alle società art. 17 e in seconda battuta a quelli che dovessero risultare in esubero tra le imprese autorizzate ex art. 16.
12/11/2024 14:02
Quesito #13
Dal momento che l’art.4, comma 6, del Regolamento stabilisce "nel caso in cui ... la richiesta delle imprese utilizzatrici non possa essere soddisfatta dalla società fornitrice del porto interessato, l'impresa portuale richiedente potrà farne richiesta all'impresa fornitrice di uno degli altri porti del Sistema", è stato chiesto di chiarire, ai fini dell'attivazione di questa possibilità, da parte delle imprese portuali, se si debba fare riferimento soltanto all'organico del soggetto aggiudicatario, come indicato dal Disciplinare (art.9 - tabella 4) e dal Regolamento (art.4), oppure si debba considerare la possibilità di ricorso, da parte dell'aggiudicatario, alla facoltà prevista dall'art.17, comma 6, della legge 84/94.
20/11/2024 10:30
Risposta
La facoltà è riservata alle imprese art.16 che, dopo aver ricevuto la comunicazione di indisponibilità totale e/o parziale in risposta ad una richiesta di manodopera, potrà formulare espressa richiesta alle imprese portuali ex art.17 autorizzate negli altri porti. A riguardo si precisa che il personale interessato dovrà risultare formato ed informato nel puntuale rispetto della vigente normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro (d. lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. – D. Lgs. n. 272 del 1999).
12/11/2024 14:06
Quesito #14
Con riferimento all'art.4, comma 6 del Regolamento, è stato chiesto di chiarire se sia possibile che l'aggiudicatario di un lotto in un porto del Sistema possa richiedere il personale ad un altro soggetto aggiudicatario in un altro lotto, ed in caso affermativo è stato chiesto di chiarire le modalità con cui, i due aggiudicatari, debbano procedere.
20/11/2024 10:32
Risposta
Quanto previsto dall’art.4 co. 6 è una facoltà dell’impresa ex art.16, secondo le modalità previste dal Regolamento.
12/11/2024 14:10
Quesito #15
Con riferimento all’art.4, comma 6, del Regolamento, il quale dispone che: "in questo caso, sarà applicata la tariffa prevista per il lavoro prestato, oltre al rimborso delle spese di viaggio quantificate in base alle tabelle ACI vigenti", in caso di legittima rivendicazione dell'indennità di trasferta da parte del lavoratore (art.56 del CCNL), è stato chiesto di chiarire chi si debba farsi carico di tale spesa.
20/11/2024 10:34
Risposta
La fornitura ai sensi dell’art. 4, co. 6 del Regolamento è una facoltà e non un obbligo per l’impresa fornitrice. Qualora quest’ultima intenda assentire alla richiesta pervenuta da parte di una impresa art. 16 operante in porto diverso da quello presso il quale è autorizzata l’impresa fornitrice, l’indennità di trasferta non potrà che gravare sull’impresa fornitrice, tenuta come noto alla integrale applicazione degli istituti del CCNL Porti vigente. Ciò fatti salvi eventuali diversi accordi con l’impresa richiedente.
13/11/2024 16:58
Quesito #16
E’ stato chiesto di chiarire se nel Porto di Barletta l’obbligo di assunzione, per il primo anno, da parte del soggetto aggiudicatario, riguardi n. 5 o n. 9 unità, considerato che all’art. 19.2 lett. f) del Disciplinare di gara è previsto che: “fatto salvo il totale assorbimento del personale delle imprese attualmente autorizzate nei porti di cui alla presente procedura (Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta) per il primo anno di attività,…” ed all’art. art. 9, primo comma, si richiamano le tabelle allegate al Disciplinare nelle quali, per il Porto di Barletta, si riportano n. 9 unità, all’art. 9, terzo comma, dello stesso Disciplinare di gara si fa riferimento all’“organico già operante nei rispettivi porti” (quindi 9 unità attuali), mentre in altra tabella n. 4 viene riportato quale organico operante nel Porto di Barletta il n. di 5 dipendenti.
20/11/2024 10:36
Risposta
Si precisa che, in coerenza con il Regolamento di questa Autorità, conformemente alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0003885 del 23.03.2012, che a sua volta richiama e disciplina il punto 4) della Direttiva del medesimo Ministero del 05.08.2008, l’obbligo di assunzione è relativo alle 5 unità riportate nella tabella n. 4 di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara.
Il “totale assorbimento”, di cui all’art. 19.2 lett. f), è da riferirsi alla congruità, svolta ex ante da questa Amministrazione secondo le disposizioni richiamate, di cui l’art. 4 del Regolamento e la tabella n. 4 dell’art. 9 del Disciplinare medesimo ne sono conseguenza.
Il “totale assorbimento”, di cui all’art. 19.2 lett. f), è da riferirsi alla congruità, svolta ex ante da questa Amministrazione secondo le disposizioni richiamate, di cui l’art. 4 del Regolamento e la tabella n. 4 dell’art. 9 del Disciplinare medesimo ne sono conseguenza.
14/11/2024 11:14
Quesito #17
E’ stato chiesto di chiarire se nel porto di Barletta l’obbligo di assunzione per il primo anno da parte del soggetto aggiudicatario riguarda n. 5 o n. 9 unità posto chela tabella n. 4 riporta l’organico a Barletta di 5 dipendenti.
20/11/2024 10:39
Risposta
Si precisa che, in coerenza con il Regolamento di questa Autorità, conformemente alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0003885 del 23.03.2012, che a sua volta richiama e disciplina il punto 4) della Direttiva del medesimo Ministero del 05.08.2008, l’obbligo di assunzione è relativo alle 5 unità riportate nella tabella n. 4 di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara. Il “totale assorbimento”, di cui all’art. 19.2 lett. f), è da riferirsi alla congruità, svolta ex ante da questa Amministrazione secondo le disposizioni richiamate, di cui l’art. 4 del Regolamento e la tabella n. 4 dell’art. 9 del Disciplinare medesimo ne sono conseguenza.
14/11/2024 09:57
Quesito #18
E’ stato chiesto di chiarire cosa si intenda per "queste informazioni sono disponibili elettronicamente?” nella sezione capacità tecniche e professionali e nelle altre sezioni del DGUE.
20/11/2024 10:43
Risposta
Si precisa che nel caso in cui la documentazione pertinente sia disponibile elettronicamente occorrerà indicare nel DGUE l’indirizzo web dell’Autorità o dell’organismo di emanazione del documento. Ad ogni modo si rimanda per la compilazione del DGUE alle linee guida all’uopo offerte dal MIT: https://www.mit.gov.it/documentazione/linee-guida-per-la-compilazione-del-modello-di-formulario-di-documento-di-gara-unico