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16/09/2026
Notizie
16/09/2026
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: AVVISO MANUTENZIONE PROGRAMMATA / SERVICE ANNOUNCEMENT: SCHEDULED MAINTENANCE
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
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22/10/2026 10:00
Scadenza
Gare attive
Progetto Smart Port 5G: Infrastruttura DAS per la connettività avanzata nei porti di Bari e Brindisi - CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Consultazione preliminare
Servizi
22/10/2026 10:00
Scadenza
Scadenza 22/10/2026 10:00
Aggiornamenti normativi
Impugnazione immediata del bando di gara: i criteri premiali non escludono se l’offerta...
IN SINTESI Con la sentenza n. 981/2026 del TAR Marche, Sezione Seconda, pubblicata il 25 luglio 2026, il giudice chiarisce che l’impugnazione immediata del bando di gara è ammessa solo per le clausole che rendono realmente impossibile formulare un’offerta. I criteri premiali dell’offerta tecnica, anche se specifici, non sono escludenti se il concorrente partecipa e supera la soglia di sbarramento. La discrezionalità della stazione appaltante è sindacabile solo per arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza. Una consultazione preliminare di mercato documentata rafforza la legittimità della lex specialis. Il caso: gara in service con criteri premiali contestati Un’azienda sanitaria territoriale ha bandito una procedura aperta in tre lotti per la fornitura in service di apparecchiature e sistemi di automazione per laboratori di analisi. Il criterio di aggiudi...
IN SINTESI Con la sentenza n. 981/2026 del TAR Marche, Sezione Seconda, pubblicata il 25 luglio 2026, il giudice chiarisce che l’impugnazione immediata del bando di gara è ammessa solo per le clausole che rendono realmente impossibile formulare un’offerta. I criteri premiali dell’offerta tecnica, anche se specifici, non sono escludenti se il concorrente partecipa e supera la soglia di sbarramento. La discrezionalità della stazione appaltante è sindacabile solo per arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza. Una consultazione preliminare di mercato documentata rafforza la legittimità della lex specialis. Il caso: gara in service con criteri premiali contestati Un’azienda sanitaria territoriale ha bandito una procedura aperta in tre lotti per la fornitura in service di apparecchiature e sistemi di automazione per laboratori di analisi. Il criterio di aggiudi...
La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari non invalida la gara senza...
IN SINTESI La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari non basta, da sola, a invalidare la procedura di gara. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, con la sentenza del 29 settembre 2026, n. 5413. L’obbligo di pubblicazione esiste ed è previsto dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. 36/2023, ma la sua violazione resta un’irregolarità. La gara può essere viziata solo se si accerta in concreto un’incompatibilità, un conflitto di interessi o un’altra situazione ostativa rilevante. Restano quindi decisivi i requisiti sostanziali dell’art. 93 del Codice: assenza di incompatibilità, esperienza e adeguata competenza professionale. La mancata pubblicazione dei curricula è un’irregolarità, non un vizio invalidante Il TAR Napoli parte da un dato normativo certo. L’obbligo di pubblicare i curricula dei componenti della commiss...
IN SINTESI La mancata pubblicazione dei curricula dei commissari non basta, da sola, a invalidare la procedura di gara. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, con la sentenza del 29 settembre 2026, n. 5413. L’obbligo di pubblicazione esiste ed è previsto dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. 36/2023, ma la sua violazione resta un’irregolarità. La gara può essere viziata solo se si accerta in concreto un’incompatibilità, un conflitto di interessi o un’altra situazione ostativa rilevante. Restano quindi decisivi i requisiti sostanziali dell’art. 93 del Codice: assenza di incompatibilità, esperienza e adeguata competenza professionale. La mancata pubblicazione dei curricula è un’irregolarità, non un vizio invalidante Il TAR Napoli parte da un dato normativo certo. L’obbligo di pubblicare i curricula dei componenti della commiss...
La proroga del termine di presentazione delle offerte è legittima solo con un malfunzionamento...
IN SINTESI Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6665/2026 (pubblicata il 26 agosto 2026), i giudici hanno chiarito che la proroga del termine di presentazione delle offerte in una gara telematica è legittima solo se ricorre una delle condizioni previste dall’art. 92 del D.Lgs. 36/2023. Le semplici difficoltà operative dei concorrenti (lingua, firma digitale, fusi orari) non bastano. La motivazione non può essere integrata in appello con una relazione tecnica successiva. Chi presenta una seconda offerta dopo la proroga non rinuncia alla prima: se la proroga è annullata, la prima offerta rivive. Il caso: proroga disposta il giorno della scadenza La vicenda riguarda un appalto di oltre 51 milioni di euro, bandito da un’amministrazione regionale, per l’acquisto e l’implementazione di un sistema quantistico nella propria infrastruttura inform...
IN SINTESI Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6665/2026 (pubblicata il 26 agosto 2026), i giudici hanno chiarito che la proroga del termine di presentazione delle offerte in una gara telematica è legittima solo se ricorre una delle condizioni previste dall’art. 92 del D.Lgs. 36/2023. Le semplici difficoltà operative dei concorrenti (lingua, firma digitale, fusi orari) non bastano. La motivazione non può essere integrata in appello con una relazione tecnica successiva. Chi presenta una seconda offerta dopo la proroga non rinuncia alla prima: se la proroga è annullata, la prima offerta rivive. Il caso: proroga disposta il giorno della scadenza La vicenda riguarda un appalto di oltre 51 milioni di euro, bandito da un’amministrazione regionale, per l’acquisto e l’implementazione di un sistema quantistico nella propria infrastruttura inform...
Rendicontazione di sostenibilità semplificata: due regolamenti UE alleggeriscono...
IN SINTESI La rendicontazione di sostenibilità semplificata si basa su due regolamenti delegati della Commissione europea, il 2026/1560 e il 2026/1563, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE il 21 settembre 2026. Il primo introduce uno standard volontario (VSME) per le imprese fino a 1.000 dipendenti non soggette all’obbligo. Il secondo riduce e semplifica gli ESRS per le imprese obbligate. Entrambi attuano la Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I). L’effetto più rilevante per gli operatori economici è un limite massimo alle informazioni di sostenibilità che le imprese maggiori possono chiedere ai fornitori della loro catena del valore. Il quadro: Omnibus I e i due regolamenti delegati La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I) restringe il perimetro delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità e semplifica la due diligence. Le soglie indicate nella fonte sono ...
IN SINTESI La rendicontazione di sostenibilità semplificata si basa su due regolamenti delegati della Commissione europea, il 2026/1560 e il 2026/1563, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE il 21 settembre 2026. Il primo introduce uno standard volontario (VSME) per le imprese fino a 1.000 dipendenti non soggette all’obbligo. Il secondo riduce e semplifica gli ESRS per le imprese obbligate. Entrambi attuano la Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I). L’effetto più rilevante per gli operatori economici è un limite massimo alle informazioni di sostenibilità che le imprese maggiori possono chiedere ai fornitori della loro catena del valore. Il quadro: Omnibus I e i due regolamenti delegati La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I) restringe il perimetro delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità e semplifica la due diligence. Le soglie indicate nella fonte sono ...
Verifica di anomalia dell’offerta: il giudice amministrativo non può sostituirsi...
IN SINTESI Il giudice amministrativo non può ordinare alla stazione appaltante di avviare la verifica di anomalia né svolgerla al suo posto. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. VI, con la sentenza del 28 settembre 2026, n. 5391. Il divieto discende dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che impedisce di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La valutazione di anomalia è un potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante. Il sindacato del giudice resta ammesso solo su una verifica già svolta e viziata, e in presenza di elementi concreti di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. Il caso: richiesta di ordinare la verifica di anomalia Cosa ha chiesto la ricorrente Nel terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo, la ricorrente non contestava una verifica di anomalia già svolta e ritenuta viziata. Chied...
IN SINTESI Il giudice amministrativo non può ordinare alla stazione appaltante di avviare la verifica di anomalia né svolgerla al suo posto. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. VI, con la sentenza del 28 settembre 2026, n. 5391. Il divieto discende dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che impedisce di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La valutazione di anomalia è un potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante. Il sindacato del giudice resta ammesso solo su una verifica già svolta e viziata, e in presenza di elementi concreti di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. Il caso: richiesta di ordinare la verifica di anomalia Cosa ha chiesto la ricorrente Nel terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo, la ricorrente non contestava una verifica di anomalia già svolta e ritenuta viziata. Chied...
Rito super-accelerato accesso agli atti: i 10 giorni scattano solo con decisione...
IN SINTESI Con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato precisa i confini del rito super-accelerato sull’accesso agli atti di gara previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Il termine di 10 giorni decorre solo se la stazione appaltante adempie agli obblighi informativi e adotta una decisione espressa e specifica sulla richiesta di oscuramento. La sola pubblicazione di un’offerta con omissis non vale come accoglimento implicito. In assenza dei presupposti, si applica il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a. Il rito super-accelerato è una disciplina eccezionale Nelle gare, l’aggiudicatario può chiedere di oscurare parti della propria offerta tecnica per tutelare segreti tecnici o commerciali. La Plenaria ribadisce che l’art. 36, comma 4, introduce una disciplina eccezionale, da interpretare in mod...
IN SINTESI Con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato precisa i confini del rito super-accelerato sull’accesso agli atti di gara previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Il termine di 10 giorni decorre solo se la stazione appaltante adempie agli obblighi informativi e adotta una decisione espressa e specifica sulla richiesta di oscuramento. La sola pubblicazione di un’offerta con omissis non vale come accoglimento implicito. In assenza dei presupposti, si applica il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a. Il rito super-accelerato è una disciplina eccezionale Nelle gare, l’aggiudicatario può chiedere di oscurare parti della propria offerta tecnica per tutelare segreti tecnici o commerciali. La Plenaria ribadisce che l’art. 36, comma 4, introduce una disciplina eccezionale, da interpretare in mod...
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IN SINTESI Con la sentenza n. 14998/2026, pubblicata il 17 settembre 2026, il TAR Lazio (Sezione Quarta Ter) ha respinto il ricorso di un operatore escluso da una gara ferroviaria. Il concorrente aveva dichiarato certificazioni ISO già revocate e presentato un attestato professionale mai emesso dall’ente indicato. Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione per grave illecito professionale, perché i documenti falsi erano idonei a incidere su punteggio tecnico e riduzione della garanzia. Le certificazioni non valide rilevano anche se usate solo per titoli premiali, e l’operatore è tenuto a verificarne la validità prima di produrle. Il caso: certificazioni revocate e attestato mai emesso Una stazione appaltante del settore ferroviario aveva indetto una procedura ristretta, suddivisa in lotti, per servizi di manutenzione di mezzi d’opera. Un concorrente, primo in ...
IN SINTESI Con la sentenza n. 14998/2026, pubblicata il 17 settembre 2026, il TAR Lazio (Sezione Quarta Ter) ha respinto il ricorso di un operatore escluso da una gara ferroviaria. Il concorrente aveva dichiarato certificazioni ISO già revocate e presentato un attestato professionale mai emesso dall’ente indicato. Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione per grave illecito professionale, perché i documenti falsi erano idonei a incidere su punteggio tecnico e riduzione della garanzia. Le certificazioni non valide rilevano anche se usate solo per titoli premiali, e l’operatore è tenuto a verificarne la validità prima di produrle. Il caso: certificazioni revocate e attestato mai emesso Una stazione appaltante del settore ferroviario aveva indetto una procedura ristretta, suddivisa in lotti, per servizi di manutenzione di mezzi d’opera. Un concorrente, primo in ...
Attestazioni OIV 2024: il questionario ANAC si compila entro il 31 ottobre 2026
IN SINTESI ANAC ha prorogato al 31 ottobre 2026 il termine per compilare il questionario sulle attestazioni OIV/ODV 2024. Il termine riguarda gli enti che hanno ricevuto la PEC di richiesta di regolarizzazione. Chi ha già compilato il questionario non deve fare altro. La proroga risponde alle numerose richieste di chiarimenti e ai casi di PEC non ricevuta per problemi tecnici. Non tocca le scadenze della delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, che riguarda le attestazioni 2025. Per chi ritiene di essere stato incluso per errore, ANAC ha chiarito i criteri automatici di estrazione. Anche una pubblicazione fuori dalla sezione “Amministrazione Trasparente” può bastare a far rientrare l’ente tra i destinatari. Attestazioni OIV 2024 e questionario ANAC: cosa prevede la proroga La proroga sposta al 31 ottobre 2026 la scadenza per compilare il questionario di monitoraggio....
IN SINTESI ANAC ha prorogato al 31 ottobre 2026 il termine per compilare il questionario sulle attestazioni OIV/ODV 2024. Il termine riguarda gli enti che hanno ricevuto la PEC di richiesta di regolarizzazione. Chi ha già compilato il questionario non deve fare altro. La proroga risponde alle numerose richieste di chiarimenti e ai casi di PEC non ricevuta per problemi tecnici. Non tocca le scadenze della delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, che riguarda le attestazioni 2025. Per chi ritiene di essere stato incluso per errore, ANAC ha chiarito i criteri automatici di estrazione. Anche una pubblicazione fuori dalla sezione “Amministrazione Trasparente” può bastare a far rientrare l’ente tra i destinatari. Attestazioni OIV 2024 e questionario ANAC: cosa prevede la proroga La proroga sposta al 31 ottobre 2026 la scadenza per compilare il questionario di monitoraggio....
Verifica equivalenza CCNL appalti pubblici: basta l’istruttoria del RUP con...
IN SINTESI Con la sentenza n. 01603/2026, il TAR Piemonte, Sez. I, ha respinto il ricorso di un operatore economico secondo classificato in una gara per servizi di igiene urbana, confermando la legittimità della verifica di equivalenza del CCNL applicato dall’aggiudicataria rispetto a quello indicato dal disciplinare. Il RUP può avvalersi di un consulente esterno per l’istruttoria ex art. 11, comma 3, d.lgs. 36/2023, purché ne faccia proprie le conclusioni; il concorrente che contesta il giudizio positivo deve dedurre elementi specifici di manifesta irragionevolezza, non limitarsi a censure generiche sulla genericità delle giustificazioni offerte. Il caso: aggiudicazione contestata per il CCNL applicato dall’aggiudicataria La vicenda riguarda l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e altri servizi di igiene urbana per il Comune d...
IN SINTESI Con la sentenza n. 01603/2026, il TAR Piemonte, Sez. I, ha respinto il ricorso di un operatore economico secondo classificato in una gara per servizi di igiene urbana, confermando la legittimità della verifica di equivalenza del CCNL applicato dall’aggiudicataria rispetto a quello indicato dal disciplinare. Il RUP può avvalersi di un consulente esterno per l’istruttoria ex art. 11, comma 3, d.lgs. 36/2023, purché ne faccia proprie le conclusioni; il concorrente che contesta il giudizio positivo deve dedurre elementi specifici di manifesta irragionevolezza, non limitarsi a censure generiche sulla genericità delle giustificazioni offerte. Il caso: aggiudicazione contestata per il CCNL applicato dall’aggiudicataria La vicenda riguarda l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e altri servizi di igiene urbana per il Comune d...
Subappalto necessario e dichiarazione generica nel DGUE non salvano dall’esclusione...
IN SINTESI Con la sentenza n. 01764/2026 il TAR Toscana, Sezione Prima, ha respinto il ricorso di un operatore economico escluso da una gara del Comune di Firenze per la riqualificazione di un complesso sportivo, confermando che la dichiarazione di subappalto necessario è una modalità di attestazione del possesso del requisito di qualificazione, non una semplice manifestazione di volontà. Una generica dichiarazione di subappalto “facoltativo” resa nel DGUE, anche se capiente in valore, non sostituisce l’obbligo formale di dichiarare il subappalto necessario per la categoria scorporabile priva di qualificazione, e la stazione appaltante non è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per sanare una carenza di requisito. Il caso: esclusione per mancata qualificazione nella categoria scorporabile La controversia riguarda una procedura aperta indetta dal Comune di Fir...
IN SINTESI Con la sentenza n. 01764/2026 il TAR Toscana, Sezione Prima, ha respinto il ricorso di un operatore economico escluso da una gara del Comune di Firenze per la riqualificazione di un complesso sportivo, confermando che la dichiarazione di subappalto necessario è una modalità di attestazione del possesso del requisito di qualificazione, non una semplice manifestazione di volontà. Una generica dichiarazione di subappalto “facoltativo” resa nel DGUE, anche se capiente in valore, non sostituisce l’obbligo formale di dichiarare il subappalto necessario per la categoria scorporabile priva di qualificazione, e la stazione appaltante non è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per sanare una carenza di requisito. Il caso: esclusione per mancata qualificazione nella categoria scorporabile La controversia riguarda una procedura aperta indetta dal Comune di Fir...
Chi perde il ricorso contro l’esclusione non ha legittimazione a ricorrere...
IN SINTESI Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 0635 del 23 settembre 2026, ha ribadito un principio consolidato: non ha legittimazione a impugnare l’aggiudicazione l’operatore economico che abbia visto respingere, con pronuncia giurisdizionale definitiva, il proprio ricorso contro l’estromissione dalla gara. La legittimazione a ricorrere non deriva dalla mera partecipazione di fatto alla procedura, ma da una posizione qualificata che presuppone una partecipazione secundum jus. Se l’esclusione diventa definitiva — per mancata impugnazione o per rigetto irrevocabile del ricorso — l’operatore perde ogni titolo per contestare gli esiti successivi della gara, incluso il provvedimento di aggiudicazione. Il caso e il principio di diritto La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato...
IN SINTESI Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 0635 del 23 settembre 2026, ha ribadito un principio consolidato: non ha legittimazione a impugnare l’aggiudicazione l’operatore economico che abbia visto respingere, con pronuncia giurisdizionale definitiva, il proprio ricorso contro l’estromissione dalla gara. La legittimazione a ricorrere non deriva dalla mera partecipazione di fatto alla procedura, ma da una posizione qualificata che presuppone una partecipazione secundum jus. Se l’esclusione diventa definitiva — per mancata impugnazione o per rigetto irrevocabile del ricorso — l’operatore perde ogni titolo per contestare gli esiti successivi della gara, incluso il provvedimento di aggiudicazione. Il caso e il principio di diritto La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato...
Il subappalto necessario si applica anche agli appalti di servizi
IN SINTESI Il subappalto necessario servizi è ora un principio confermato anche dalla giurisprudenza siciliana: con la sentenza n. 2555/2026, il TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, ha stabilito che il subappalto qualificatorio non è un istituto riservato ai soli lavori pubblici, ma si applica trasversalmente anche agli appalti di servizi, incluse le prestazioni a carattere unitario. Il Collegio ha respinto la tesi opposta, richiamando la natura proconcorrenziale dell’istituto e il principio del risultato ex art. 1 D.Lgs. n. 36/2023. Per RUP e operatori economici la conseguenza pratica è chiara: un concorrente privo di un requisito tecnico-organizzativo può comunque partecipare a una gara di servizi dichiarando, sin dall’offerta, il ricorso al subappalto necessario verso un’impresa terza qualificata. Il caso deciso dal TAR Sicilia, Catania La controversia nasce dall̵...
IN SINTESI Il subappalto necessario servizi è ora un principio confermato anche dalla giurisprudenza siciliana: con la sentenza n. 2555/2026, il TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, ha stabilito che il subappalto qualificatorio non è un istituto riservato ai soli lavori pubblici, ma si applica trasversalmente anche agli appalti di servizi, incluse le prestazioni a carattere unitario. Il Collegio ha respinto la tesi opposta, richiamando la natura proconcorrenziale dell’istituto e il principio del risultato ex art. 1 D.Lgs. n. 36/2023. Per RUP e operatori economici la conseguenza pratica è chiara: un concorrente privo di un requisito tecnico-organizzativo può comunque partecipare a una gara di servizi dichiarando, sin dall’offerta, il ricorso al subappalto necessario verso un’impresa terza qualificata. Il caso deciso dal TAR Sicilia, Catania La controversia nasce dall̵...