Inviato esito

Gara #187

Porto di Bari. Lavori di realizzazione di un terminal passeggeri sulla banchina 10.
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Informazioni appalto

13/05/2022
Aperta
Lavori
€ 9.390.047,73
IUSCO PAOLO
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Categorie merceologiche

45213341 - Lavori di costruzione di edifici per i terminal di traghetti

Lotti

Inviato esito
1
9024275B4E
B91C18000170005
Qualità prezzo
Porto di Bari. Lavori di realizzazione di un terminal passeggeri sulla banchina 10.
Porto di Bari. Lavori di realizzazione di un terminal passeggeri sulla banchina 10.
€ 9.076.754,51
€ 0,00
€ 313.293,22

Seggio di gara

D.P. 242
05/07/2022
Cognome Nome Ruolo
Infante Donatella Presidente
Muya Simone Componente
Cassano Antonella Componente

Commissione valutatrice

304
05/08/2022
Cognome Nome Ruolo
Di Leverano Francesco Presidente
Casilli Cristian Componente
Calabrese Fabio Componente con funzioni di verbalizzante

Scadenze

21/06/2022 10:00
04/07/2022 10:00
05/07/2022 11:00

Allegati

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07/04/2023 22:04
20.00 MB

Chiarimenti

13/05/2022 18:25
Quesito #1
Si richiede di chiarire se, in riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica A.2 “ Possesso di certificazione UNI ISO 21502 per lo sviluppo, realizzazione e la gestione dei progetti” e E. 3 “ Possesso di certificazione UNI ISO 19650 – gestione informativa mediante il BIM”  il relativo punteggio possa essere attribuito anche nel caso in cui  le predette certificazioni siano possedute dalla società di ingegneria con cui l’operatore economico concorrente – che eseguirà i lavori - stipula contratto per  l’assistenza tecnica nell’elaborazione dell’offerta e coordinamento progetto durante i lavori.
01/06/2022 17:22
Risposta
Si chiarisce che, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo ai criteri quantitativi dell’offerta tecnica, il Disciplinare di gara, agli articoli 15.1, 15.2 e 17, in virtù di quanto stabilito nel documento denominato “Criteri OEV” allegato alla documentazione di gara, indica che le certificazioni di cui ai criteri A.2 e E.3 debbano essere possedute dal concorrente, singolo o associato. In riferimento ai soggetti ammessi alla partecipazione alla presente procedura, si rinvia a quanto indicato all’art. 5 del Disciplinare e alla normativa ivi richiamata.
16/05/2022 16:47
Quesito #2
E’ stato richiesto di chiarire se in riferimento a quanto richiesto nei sub criteri A.2, Possesso di certificazione UNI ISO 21502 per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione dei progetti,   C.1 Possesso certificazione UNI ISO 20400 per il processo di approvvigionamento sostenibile e E.3, Possesso di certificazione UNI ISO 19650 – gestione informativa mediante il Building Information Modelling, l’operatore economico che non possiede tali certificazioni, ma rispetta, per ciascuna delle attività sopra elencate, il contenuto della rispettiva norma UNI ISO nell’esecuzione dei propri lavori, può ugualmente partecipare alla gara.
01/06/2022 17:28
Risposta
Si rinvia al Disciplinare di gara, articoli 6 e 7, per i requisiti di partecipazione alla presente procedura. Quanto ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e relativo calcolo, invece, si rinvia agli articoli 15.1, 15.2 e 17 del Disciplinare, nonché il documento denominato “Criteri OEV” allegato alla documentazione di gara. Si precisa, altresì, che occorre tenere distinti i requisiti di partecipazione alla gara che costituiscono condizioni di ammissibilità alla procedura, dai criteri di valutazione, preordinati al conferimento dei punteggi dell’offerta tecnica. Infine, si chiarisce che, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo ai criteri di valutazione quantitativi di cui ai punti:
  • A.2: il punteggio sarà riconosciuto in caso di possesso della certificazione “UNI ISO 21502 per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione dei progetti” o Certificazione UNI ISO 21500, laddove in corso di validità;
  • C.1: il punteggio sarà riconosciuto in caso di possesso della certificazione “UNI ISO 20400 per il processo di approvvigionamento sostenibile”;
  • E.3: il punteggio sarà riconosciuto laddove il concorrente sia in possesso di una certificazione con la quale l’ente che l’ha rilasciata certifica la conformità alla norma UNI ISO 19650.
.
18/05/2022 10:11
Quesito #3
E’ stato chiesto di chiarire se:
  1. in caso di partecipazione di un consorzio stabile i certificati richiesti all’interno dell’offerta tecnica devono essere posseduti da tutte le imprese escutrici indicate dal consorzio o è sufficente che sia posseduta la certificazione o dal consorzio o da una impresa consorziata indicata;
  2. dato che le certificazioi UNI ISO 21502 e UNI ISO 19650 sono certificazioni riguardanti le società di progettazione, al fine di ottemperare alla richiesta del requisito, la società dovrà costituirsi in ATI con una società di progettazione o è consentito l’avvalimento del certificato.
01/06/2022 17:36
Risposta
Si chiarisce che:
  1. laddove il concorrente fosse un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, ai fini dell’attribuzione del punteggio dei criteri quantitativi dell’offerta tecnica A.2, A.3, C.1, E. 3, la certificazione deve essere posseduta dal consorzio o dall’impresa designata come esecutrice. Ai fini dell’attribuzione del punteggio dei criteri quantitativi dell’offerta tecnica E.4 e E.6, la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio che dall’impresa/e designata/e come esecutrice/i.
  2. nel premettere che occorre tenere distinti i requisiti di partecipazione alla presente procedura (articoli 6 e 7 del Disciplinare) dai criteri di valutazione di cui agli artt. 15.1, 15.2 e 17 che vanno a incidere sul punteggio dell’offerta tecnica, in riferimento ai criteri di valutazione quantitativi A.2 e E.3 dell’offerta tecnica, il Disciplinare, all’art. 15.2, regolamenta espressamente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il caso in cui il concorrente sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Si rinvia dunque a tale disposizione per la relativa disciplina.  Per quanto concerne l’istituto dell’avvalimento, l’art. 8 del Disciplinare lo ammette, con delle eccezioni, esclusivamente per soddisfare la richiesta dei requisiti di partecipazione, di carattere economico-finanziario e tecnico professionale, e non per i criteri di valutazione delle offerte tecniche.
18/05/2022 16:08
Quesito #4
E’ stato richiesto di chiarire se relativamente al punto E.3 – OFFERTA TECNICA : certificazione UNI ISO 19650 – gestione informativa mediante il Building Information Modelling, nel far presente che la scrivente è in possesso della certificazione sul sistema di gestione conforme alla prassi di riferimento  UNI/PdR 74:2019 rilasciata da ICMQ S.p.A. e che l’ente certificatore garantisce che tale certificato contempla la normativa UNI ISO 19650, la stazione appaltante ritenga valida la certificazione citata ai fini del punteggio tecnico.
01/06/2022 17:39
Risposta
Si chiarisce che, in riferimento al criterio E.3, “certificazione UNI ISO 19650 –gestione informativa mediante il Building Information Modelling”, il relativo punteggio sarà riconosciuto laddove il concorrente sia in possesso di una certificazione con la quale l’ente che l’ha rilasciata certifichi la conformità alla norma UNI ISO 19650.
19/05/2022 11:52
Quesito #5
E’ stato richiesto di specificare se la relazione del CRITERIO A debba comprendere nelle 10 pagine anche la copia delle certificazioni richieste ai punti A.2 e A.3, o queste possono essere allegate direttamente in un Fascicolo a parte “allegati alla relazione” insieme al C.E.L. Si chiede di specificare meglio, per ciascun criterio, quali documenti devono essere esclusi dal conteggio delle 10 pagine di relazione e quindi essere considerati come allegati alle relazioni. Si chiede conferma che eventuali copertine non siano conteggiate nel numero massimo di A4 consentiti .     
01/06/2022 17:46
Risposta
Si chiarisce che le copie conformi delle certificazioni di cui ai criteri quantitativi A.2, A.3, così come le copie delle certificazioni degli altri criteri quantitativi C.1, E.3, E.4, E.6 sono escluse dal novero delle pagine delle rispettive relazioni A-C-E- dell’offerta tecnica qualitativa di cui all’art. 17 del Disciplinare. Le predette certificazioni devono essere dichiarate con le modalità indicate agli artt. 15.2 e 17 del Disciplinare e incluse come allegati alle rispettive relazioni dell’offerta tecnica. Si conferma che eventuali copertine saranno escluse dal conteggio delle pagine.
19/05/2022 12:37
Quesito #6
E’ stato richiesto di specificare se per “massimo 2 tavole tecniche o schede tecniche di materiali od attrezzature e/o mezzi massimo formato A1” si intendano esclusivamente delle tavole contenenti l’impaginazione delle schede tecniche di prodotto o possano essere intese anche come ulteriore approfondimento del progetto.
01/06/2022 17:48
Risposta
Si chiarisce che per “massimo 2 tavole tecniche o schede tecniche di materiali od attrezzature e/o mezzi massimo formato A1” si intendono tavole/schede in cui il concorrente spiega le proprie scelte in tema di materiali e attrezzature, nei limiti dei criteri indicati dal Disciplinare e dal progetto esecutivo.
24/05/2022 15:15
Quesito #7
E’ stato richiesto di chiarire questo aspetto legato alla modalità di assegnazione dei punteggi:
  1. il disciplinare prevede per alcuni criteri una specifica indicazione all’interno del raggruppamento di RTI, ad esempio, per il criterio  E.4 la certificazione UNI ISO 45001 in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori dovrà essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento; per il Criterio E.3 la certificazione UNI ISO 19650, deve essere posseduta da almeno un componente del raggruppamento, si chiede di conoscere la modalità di assegnazione del punteggio;
  2.  per il criterio A1, (pur non essendo un criterio “on/off”),  dove occorre indicare “interventi precedentemente svolti concernenti opere similari per tipologia”, senza precisare se i lavori devono essere posseduti dalla mandataria oppure dalla mandante (mandante indicate solo per le categorie scorporabili); può accadere che la mandataria possiede solo lavori similari in OG1, in data antecedente al decennio richiesto, e che la dimostrazione dell’esperienza sia affidata alla mandante in verticale?
  3. Si chiede, inoltre di precisare se la dimostrazione di interventi similari svolti, di cui al criterio A1, possa essere dimostrato mediante avvalimento.
01/06/2022 18:01
Risposta
Si chiarisce che:
  1. per il criterio di valutazione quantitativa di cui al punto E.4, ovvero il possesso della certificazione UNI ISO 45001 in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, nel caso in cui il concorrente sia un RTI, verrà riconosciuto il punteggio previsto (punti 2) laddove tutti i componenti del raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione; per il criterio di valutazione quantitativa di cui al punto E.3, in caso di RTI, verrà riconosciuto il punteggio previsto (punti 2) laddove almeno un componente del raggruppamento sia in possesso della predetta certificazione. Si precisa a tal riguardo che il relativo punteggio sarà riconosciuto laddove il concorrente sia in possesso di una certificazione con la quale l’ente che l’ha rilasciata certifica la conformità alla norma UNI ISO 19650;
  2. per il criterio di valutazione qualitativa di cui al punto A.1, avente ad oggetto l’esperienza dell’appaltatore ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, si rinvia a quanto indicato all’art. 17 del Disciplinare, ai sensi del quale è richiesto che il concorrente debba comprovare la esperienza specifica mediante la produzione di certificazione/documentazione relativa ad interventi eseguiti negli ultimi 10 anni concernenti opere similari per tipologia di lavori rispetto all’intervento oggetto di affidamento. La valutazione riguarderà l’attinenza, la consistenza e qualità sotto il profilo tecnologico e costruttivo rispetto all’opera da realizzare In riferimento ai soggetti ammessi a concorrere alla presente procedura, si rinvia a quanto indicato all’art. 5 del Disciplinare e alla normativa ivi richiamata;           
  3. per quanto concerne l’istituto dell’avvalimento, l’art. 8 del Disciplinare lo ammette, con delle eccezioni, esclusivamente per soddisfare la richiesta dei requisiti di partecipazione, di carattere economico-finanziario e tecnico professionale, e non per i criteri di valutazione delle offerte tecniche.
27/05/2022 08:43
Quesito #8
E’ stato richiesto di chiarire, con riferimento alla norma ISO 19650 – gestione informativa mediante il Building Infomation Modelling, quale parte (19650-1, 19650-2, 19650-3, 19650-4 o 19650-5) sia richiesta dal disciplinare.
 
01/06/2022 18:02
Risposta
Si chiarisce che, il punteggio previsto al criterio E.3 sarà riconosciuto laddove il concorrente sia in possesso di una certificazione con la quale l’ente che l’ha rilasciata certifichi la conformità alla norma UNI ISO 19650.
27/05/2022 10:13
Quesito #9
E’ stato richiesto di chiarire se, in riferimento, a quanto prescritto al punto al punto 15.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – lett. A.2 del Disciplinare di gara, il punteggio premiale previsto per il possesso della Certificazione UNI ISO 21502 sarà attribuito anche in caso di possesso della Certificazione UNI ISO 21500:2021.
01/06/2022 18:04
Risposta
Si chiarisce che la Certificazione UNI ISO 21502, laddove in corso di validità, è equiparata alla Certificazione UNI ISO 21500 ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio A.2 (2 punti).
19/05/2022 17:27
Quesito #10
E’ stato richiesto di confermare se la redazione dei criteri di gara debba prevedere:
- per il CRITERIO A: una relazione di 10 pagine contenente sub.criterio A.1 e le dichiarazioni dei sub.criteri A.2 ed A.3 – un fascicolo “allegati”, senza limiti di pagina e formato libero, comprendente le due certificazioni più C.E.L./autocertificazione;
- per il CRITERIO B: relazione di 10 pagine contenente i sub.criteri B.1-B.2-B.3 - eventuali 2 A1 grafici per tutto il criterio B - 2 eventuali A1 relativi alle schede tecniche dei prodotti.
- per il CRITERIO C: relazione di 10 pagine contenente la dichiarazione del sub.criterio c.1 – i sub.criteri C.2, C.3, C.4, C.5 -  eventuali 2 A1 grafici per tutto il criterio C - 2 eventuali A1 relativi alle schede tecniche dei prodotti.
- per il CRITERIO D: relazione di 10 pagine riferite al sub.criterio D.1 -  eventuali 2 A1 grafici - 2 eventuali A1 relativi alle schede tecniche dei prodotti.
- per il CRITERIO E: relazione di N.10 pagine che comprendano i sub.criteri E.1, E.2, E.5 + un fascicolo “allegati”, senza limiti di pagina e formato libero, comprendente le certificazioni sub.criteri E.3,E.4,E.6.
01/06/2022 18:06
Risposta
Si chiarisce che la compilazione dell’offerta tecnica si articola diversamente per i criteri quantitativi e per quelli qualitativi.
In riferimento ai criteri di valutazione quantitativi A.2, A.3, C.1, E.3, E.4 e E.6, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, le certificazioni devono essere dichiarate con le modalità indicate agli artt. 15.2 e 17 del Disciplinare, il concorrente dovrà evidenziare di essere in possesso delle certificazioni (formula on/off) e generare a video l’offerta cliccando sul comando “Genera offerta tecnica”, le relative copie conformi dovranno essere incluse come allegati alle rispettive relazioni. Ai fini del computo delle pagine, si chiarisce altresì che le copie conformi delle certificazioni di cui ai criteri quantitativi A.2, A.3, C.1, E.3, E.4, E.6 sono escluse dal novero delle pagine delle rispettive relazioni A-C-E.
In riferimento alle relazioni relative ai criteri qualitativi A.1, B.1, B.2, B.3, C.2, D.1, E. 1, E. 2, E. 5, si rinvia all’art. 17 del Disciplinare.
Le modalità di presentazione e sottoscrizione dell’offerta sono riportate nel documento “Norme tecniche di utilizzo” consultabili  su https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php nonché nelle “Istruzioni per la partecipazione alla gara telematica” allegate alla documentazione di gara.

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